Cassazione Penale, Sentenza n. 19181/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato due motivi principali: (1) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 51 c.p. (diritto di critica politica), sostenendo che le frasi da lui proferite fossero legittima critica politica e che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente la verità dei fatti riferiti; (2) censura analoga riguardante la mancata motivazione in ordine all'assoluzione degli altri imputati e l'omessa considerazione delle risultanze di prova che, secondo Vaccaro, avrebbero dimostrato l'offesa alla sua reputazione. In sostanza il ricorrente contesta la valutazione di merito sulle prove e chiede la ricognizione dell'esimente della critica politica nonché, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le valutazioni di fatto e l'apprezzamento delle fonti probatorie spettino al giudice di merito e non siano sindacabili in sede di legittimità, soprattutto quando la motivazione impugnata sia coerente e non manifestamente illogica. La Corte ha confermato che le espressioni proferite dal Vaccaro nel comizio (tra cui l'appellativo "capo M." e l'accusa di "cupola amministrativa") avevano contenuto diffamatorio e che non era stata dimostrata la veridicità delle notizie tali da giustificare la scriminante della critica politica. L'eccezione di prescrizione sollevata tardivamente in memoria non è stata esaminata perché il ricorso principale era inammissibile; inoltre la Corte osserva che i termini prescrizionali risultavano sospesi per complessivi 490 giorni e la prescrizione non era ancora maturata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3000 alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese di difesa delle parti civili secondo le somme liquidate in sentenza (es. €3500 per Lombardo e €5950 complessivi per le parti assistite dall'avv. Walter Tesauro), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
La scriminante della legittima difesa/diritto di critica è stata interpretata come non applicabile: il diritto di critica politica tollera giudizi anche aspri ma presuppone un fondamento fattuale almeno putativo; qui mancava un nucleo di veridicità sulle accuse di mafia o manipolazione di concorsi, quindi non è stata riconosciuta l'esimente.
art. 21 Costituzione
Richiamato come principio che tutela la libertà di espressione e di critica politica, ma la Corte precisa che tale libertà incontra limiti quando la critica travalica i fatti e diventa attacco ingiustificato alla reputazione altrui.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente; la Corte valuta tali motivi e ne dichiara l'inammissibilità per carenza di rilevanti vizi di motivazione che possano giustificare il sindacato di legittimità.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso principale impedisce l'esame di motivi nuovi (come la prescrizione) allegati successivamente in memoria.
Massime di principio
- La libertà di critica politica (art. 21 Cost.) non assolve automaticamente dalle accuse di diffamazione: la critica deve fondarsi su fatti corrispondenti a verità, anche in via putativa, o su elementi che rendano ragionevolmente credibile quanto affermato.
- Il giudice di cassazione non reinstruttura i fatti né rivaluta l'attendibilità delle prove: il sindacato è limitato alla verifica della coerenza e completezza della motivazione; per contestare valutazioni probatorie occorre dimostrare vizi logici o incongruenze manifeste nella motivazione.
- Chi impugna in Cassazione deve assicurare l'autosufficienza del ricorso (allegando atti o trascrizioni necessari); censure generiche o riferimenti non allegati sono inammissibili.
- Motivi nuovi o eccezioni sollevate solo in memoria (es. prescrizione) non sono esaminabili se i motivi principali risultano inammissibili per effetto dell'art. 585, comma 4 c.p.p.
- Nel contesto elettorale/le competizioni politiche la critica asprà è ammessa nei limiti della necessità dell'affermazione delle idee politiche: attacchi che attribuiscano fatti illeciti non dimostrati travalicano il diritto di critica e possono integrare il reato di diffamazione.
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