Sentenza n. 761/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5751/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5751/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, dell'importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che ne era stata notificata copia conforme all'Amministrazione e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per procedere all'esecuzione giudiziale. In assenza di prova dell'integrale adempimento, il Ministero è stato condannato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00. È stato nominato, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con 120 giorni per l'esecuzione dell'incarico. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell'esiguità del debito. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
€ 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, attribuita nel caso concreto per ciascuno degli anni scolastici riconosciuti dal titolo giudiziale.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell'attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine minimo deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti del debitore pubblico.
La sentenza notificata quale titolo esecutivo deve essere munita dell'attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- In assenza di prova dell'integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione dovuta, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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