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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02898/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori esecutanti)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza passata in giudicato che aveva condannato alcune persone a ripristinare una servitù di passaggio pedonale e carrabile, con demolizione o arretramento di opere e sistemazioni materiali poste a restringimento del passaggio. Le parti vittoriose hanno poi promosso esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c.; il giudice dell'esecuzione, dopo accertamenti tecnici, ha ordinato la demolizione di un muretto con ringhiera ritenuto lesivo dell'ampiezza del passaggio. Le esecutate hanno contestato tale ordinanza sostenendo che, per la sua natura decisoria, fosse appellabile; la questione è già stata risolta in un precedente giudizio di legittimità, che ha qualificato l'ordinanza come sentenza sull'ampiezza sostanziale del diritto ad agire in executivis e quindi come opposizione all'esecuzione, con conseguente appellabilità. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha però accertato, in fatto, che il nuovo muretto con ringhiera rispettava la prescrizione del titolo esecutivo e ha regolato le spese, oltre a disporre la restituzione delle somme pagate in esecuzione della precedente decisione poi riformata. Contro tale sentenza le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata notificata/impugnata oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione emergenziale COVID-19. La Corte ha precisato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione introdotta con l'appello avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il termine lungo semestrale era applicabile e non soggetto a sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., ritenuto applicabile al giudizio di opposizione all'esecuzione originato dall'appello contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. La Corte ha quindi lasciato ferma la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 197/2020, senza provvedere sulle spese di legittimità per mancata difesa degli intimati, ma ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    L'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione può assumere natura decisoria quando risolve contestazioni sulla portata sostanziale del titolo esecutivo e, in tal caso, è trattata come decisione impugnabile con gli strumenti dell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 327 c.p.c.

    Per l'impugnazione della sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione si applica il termine lungo di sei mesi; il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17/3/2020, n. 18

    La sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 va computata nel calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 36 d.l. 8/4/2020, n. 23

    Richiamato insieme alle norme emergenziali COVID-19 per la sospensione dei termini processuali.

  • art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Ha introdotto il termine lungo semestrale dell'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso concreto.

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Serve a individuare la disciplina temporale applicabile; nel caso, il giudizio di opposizione è iniziato dopo la data rilevante per l'applicazione della nuova disciplina.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione, nel procedimento ex art. 612 c.p.c., decide contestazioni che investono non solo le modalità esecutive ma la stessa portata sostanziale del titolo o il diritto di procedere all'esecuzione, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con l'appello come opposizione all'esecuzione.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini dell'art. 327 c.p.c. conta la data di introduzione del giudizio di opposizione e non quella di avvio della procedura esecutiva cui esso accede.
  • Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., nella versione applicabile dopo la L. n. 69/2009, è di sei mesi e non è soggetto a sospensione feriale.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 deve essere computata nel termine di impugnazione, ma non elide l'inammissibilità se il ricorso resta comunque tardivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di costituzione della parte intimata, la mancata regolazione delle spese ma non esclude il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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