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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1039/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della CTR che aveva dichiarato non dovuto il pagamento dell'ICI relativo al 2008 per aree del comprensorio Tor Marancia, censite come vincolate a parco e soggette a compensazione urbanistica; Roma Capitale sosteneva che le aree di atterraggio per l'esercizio dei crediti edificatori fossero state individuate da delibere e dal PRG, per cui l'area conservava la capacità edificatoria e l'imposta era dovuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per il 2008 le aree erano sottoposte a vincolo di inedificabilita' assoluta (I.r. Lazio n.14/2002) e che non risultavano individuate aree di atterraggio alla data dell'accertamento; il diritto edificatorio di natura compensativa non costituisce qualita' intrinseca del suolo e non e' imponibile finche' non si perfeziona l'iter (individuazione e assegnazione dell'area di atterraggio). Le delibere richiamate dal ricorrente non sono state prodotte e pertanto le deduzioni risultano generiche e inammissibili. Sono compensate le spese e si dà atto dell'obbligo per il ricorrente del versamento di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2

    Individua il presupposto oggettivo dell'imposta (aree fabbricabili, fabbricati, terreni); la Corte interpreta che il presupposto si riferisce al sostrato reale e che e' rilevante la concreta potenzialita' edificatoria del terreno.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    Richiamato in combinato disposto per l'individuazione delle aree fabbricabili e della soggettivita' passiva; utile per distinguere diritti edificatori intrinseci dal credito volumetrico separato.

  • legge n. 1150 del 1942, art. 23

    Norma urbanistica richiamata nella valutazione della qualita' edificatoria del suolo; utilizzata nel ragionamento sulla natura intrinseca dell'indice edificatorio in caso di perequazione.

  • d.l. 30 settembre 2005, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 11 quaterdecies comma 16

    Citato dal ricorrente tra le norme contestate; non risulta determinante nelle argomentazioni decisive della Corte così come riportate.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 36 comma 2

    Richiamato dal ricorrente; la sentenza non si fonda specificamente su tale norma rispetto al punto cruciale dell'individuazione delle aree di atterraggio.

  • I.r. Lazio n. 14 del 2002

    Provvedimento regionale che ha ampliato la perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica imponendo vincolo di inedificabilita' assoluta sulle aree; la Corte lo considera causa della perdita di capacita' edificatoria delle aree nel 2008.

  • I.r. Lazio n. 29 del 1997

    Atto regionale citato nel quadro storico dei vincoli sull'area; rilevante nel percorso ma non decisivo nella sentenza data l'assenza di prova della individuazione dell'atterraggio al 2008.

  • P.R.G. Comune di Roma (norme tecniche di attuazione, art. 3 comma 21)

    Richiamato dal ricorrente per affermare l'individuazione di aree di atterraggio nel PRG; la Corte osserva che gli atti invocati non sono stati prodotti e quindi non possono integrare elemento di prova che l'indice edificatorio fosse intrinseco al suolo.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U. n. 23902/2020; Cass. Sez.5 n. 26895/2021; Cass. n. 27575/2018

    Principi consolidati citati: il diritto edificatorio compensativo non e' reale e non inerisce al terreno (non imponibile), mentre il diritto edificatorio derivante da perequazione e' una qualita' intrinseca del suolo e comporta assoggettamento a imposta.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un importo aggiuntivo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Distinguere tra diritto edificatorio di origine compensativa e di origine perequativa: il primo e' un credito volumetrico separato (non qualita' intrinseca del suolo) e non e' imponibile finche' non si concretizza mediante l'individuazione e l'assegnazione dell'area di atterraggio; il secondo attribuisce un indice edificatorio intrinseco al terreno ed e' imponibile.
  • Perche' l'imposta sugli immobili si applichi e' necessaria la concreta capacità edificatoria del terreno alla data dell'accertamento: la mera prospettazione normativa o la potenzialità generica non sono sufficienti se non supportate da atti prodotti e opponibili.
  • La prova degli atti amministrativi invocati (delibere, PRG, provvedimenti di individuazione dell'atterraggio) e' essenziale: atti non prodotti o solo richiamati sono inammissibili e non possono far sorgere l'obbligo tributario.
  • Se al momento dell'accertamento esiste un vincolo di inedificabilita' assoluta e non e' ancora individuata l'area di atterraggio, l'area perde la capacità edificatoria e non e' soggetta a ICI per l'anno di riferimento.
  • In processi tributari con giurisprudenza consolidata nel corso del giudizio, il giudice puo' compensare le spese; inoltre possono essere dovuti oneri connessi al contributo unificato in casi specifici.

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