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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17931/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una società aveva ricevuto un precetto di pagamento fondato su due contratti di mutuo fondiario stipulati in forma pubblica e aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che i mutui fossero nulli o inefficaci perché, secondo la sua tesi, la banca non avrebbe trasferito "moneta" in senso giuridicamente rilevante ma avrebbe creato una pretesa "moneta scritturale" o "contabile"; in subordine, anche ove si trattasse di moneta, non sarebbe stata valuta euro e il relativo accredito sarebbe stato illecito, con conseguente nullità/inefficacia del mutuo per aliud pro alio, inadempimento o altre ragioni. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-bis c.p.c. per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) l’ordinanza di inammissibilità dell’appello e la sentenza di primo grado per omesso esame dei motivi e del thema decidendum; 2) la mancata nomina di CTU e richiesta di chiarimenti; 3) la violazione di norme in tema di moneta, TUB e mutuo; 4) l’omessa pronuncia e motivazione sulle eccezioni relative alla natura della moneta e alla liceità della traditio; 5) la violazione delle regole sulle spese, assumendo che la Corte d’appello avesse sostituito la motivazione del primo giudice con una nuova e che ciò imponesse la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che il controricorso era tardivo e che la memoria depositata non poteva essere esaminata. Ha poi dichiarato inammissibile la parte di ricorso diretta contro l’ordinanza della Corte d’appello, perché l’ordinanza resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è autonomamente impugnabile in cassazione se non per vizi propri processuali, qui non dedotti né esistenti. Quanto alla sentenza di primo grado, ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati: la censura sulla "moneta scritturale" mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto del giudice di merito, che aveva ritenuto provato l’effettivo accredito delle somme in euro; sul piano giuridico, la Corte ha ribadito che il mutuo si perfeziona anche con l’accredito in conto corrente, che integra la disponibilità giuridica della somma, e non richiede necessariamente traditio materiale del contante. Ha inoltre escluso che l’ordinanza d’appello avesse sostituito la motivazione della sentenza di primo grado, osservando che essa si era limitata a confermare il rigetto del gravame perché infondato. La doglianza sulle spese è stata ritenuta comunque infondata, essendo la soccombenza integrale della ricorrente incompatibile con la pretesa di compensazione e non essendo tale scelta sindacabile in sede di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese di cassazione, poiché la controparte non si era regolarmente costituita.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma posta a fondamento dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla società debitrice esecutata.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria, consentito solo alle parti regolarmente costituite.

  • art. 371 c.p.c.

    il controricorso è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 348-bis c.p.c.

    norma applicata dalla Corte d’appello per dichiarare inammissibile l’appello per assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la Cassazione ha ribadito che, di regola, il ricorso per cassazione è proponibile solo contro la sentenza di primo grado, salvo vizi propri dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato per escludere l’autonoma ricorribilità dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello per omessa pronuncia su singoli motivi, salvo vizi processuali propri.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia/travisamento dei motivi; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancata nomina di consulenza tecnica; la censura è stata respinta.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la mancata richiesta di chiarimenti e la mancata CTU; censura respinta.

  • art. 127 TFUE

    invocato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la liceità della pretesa creazione di moneta scritturale; non accolto.

  • art. 128 TFUE

    invocato dalla ricorrente con riferimento alla valuta euro; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 10 TUB

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; censura ritenuta infondata.

  • art. 114-bis TUB

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la tesi sulla moneta contabile potesse fondare la nullità del mutuo.

  • art. 1813 c.c.

    norma sul mutuo richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che il contratto si perfeziona anche con l’accredito della somma sul conto del mutuatario.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per omessa motivazione; la censura è stata respinta.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per affermare la condanna alle spese della parte integralmente soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per chiedere la compensazione delle spese; la Corte ha ricordato che si tratta di potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è autonomamente impugnabile per cassazione, salvo che siano dedotti vizi propri dell’ordinanza consistenti in violazioni processuali; non è invece sufficiente denunciare l’omesso esame o la cattiva valutazione dei motivi di merito.
  • Nel contratto di mutuo, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale non richiede necessariamente la materiale traditio del contante, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, anche mediante accredito in conto corrente.
  • Le censure che intendono contestare l’esistenza o le modalità di esecuzione del mutuo, quando il giudice di merito abbia accertato in fatto l’effettivo accredito delle somme e la loro disponibilità per il mutuatario, non sono sindacabili in cassazione se mirano solo a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La doglianza che invochi l’illiceità del mutuo per la pretesa creazione di "moneta contabile" o per la non corrispondenza dell’accredito a valuta legale è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia accertato che le somme erano effettivamente in euro e regolarmente accreditate secondo le ordinarie modalità bancarie.
  • La richiesta di compensazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; una volta confermata la soccombenza integrale, la condanna alle spese è conseguenza fisiologica e la scelta di non compensarle non è sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniMutuoInadempimento
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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