Cassazione Civile, Ordinanza n. 34354/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal diniego di sgravio opposto dall’Amministrazione finanziaria rispetto a più cartelle di pagamento emesse nei confronti di una società. Dopo la definitiva confisca di prevenzione della totalità delle quote sociali, detenute da un unico socio destinatario della misura ablatoria, la società chiese lo sgravio sostenendo che, per effetto della confisca, si fosse verificata confusione tra creditore e debitore e quindi estinzione del debito tributario. L’Amministrazione negò lo sgravio ritenendo che il credito fiscale dovesse comunque essere accertato. In primo grado il ricorso della società fu respinto; in appello, invece, fu accolto perché la CTR ritenne applicabile l’art. 1253 c.c. e dunque estinta l’obbligazione per confusione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 1253 c.c. in relazione all’art. 50 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la confisca aveva riguardato il patrimonio del socio e non quello della società e che mancava comunque la verifica della capienza del patrimonio sociale rispetto al credito tributario; 2) violazione degli artt. 57 e 59 d.lgs. 159/2011, per avere il giudice d’appello dato rilievo a questioni relative alla procedura concorsuale e all’ammissione al passivo, ritenute estranee al giudizio sul diniego di sgravio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendolo fondato perché la confisca di prevenzione delle quote sociali non comporta automaticamente l’estinzione per confusione dei crediti tributari: occorre verificare sia l’effettiva riferibilità della confisca al debitore sia la capienza del patrimonio della società rispetto al credito erariale. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché le vicende della successiva procedura concorsuale e dell’ammissione al passivo sono estranee al giudizio sulla legittimità del diniego di sgravio e sull’esistenza del credito tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo e secondo motivo proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte valuta la censura in termini di corretta applicazione delle norme sostanziali richiamate.
confusione ex art. 1253 c.c.
l’estinzione per confusione non opera automaticamente per il solo effetto della confisca, ma presuppone la riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e debitore; nel caso di confisca di partecipazioni va verificata la concreta incidenza sul patrimonio debitore e la capienza del patrimonio sociale.
art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
nelle confische di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni societarie già sequestrate, i crediti impositivi si estinguono per confusione solo nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca.
artt. 57 e 59 d.lgs. n. 159 del 2011
violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 59 del D.Lgs. n. 159 del 2011
le questioni relative al riconoscimento dei crediti nella procedura concorsuale conseguente alla confisca e alla partecipazione dell’Amministrazione a tale procedimento non incidono sulla controversia sul diniego di sgravio, perché estranee al thema decidendum.
non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c.
la sopravvenuta liquidazione giudiziale di una parte nel giudizio di cassazione non determina interruzione del processo, trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di sgravio di cartelle di pagamento, il punto decisivo è l’esistenza e l’ammontare del credito tributario; sono irrilevanti le eventuali vicende esecutive o concorsuali successive, se non incidono direttamente sulla debenza del tributo.
- La confisca di prevenzione delle quote sociali non determina di per sé la confusione estintiva del debito fiscale della società: occorre accertare se la misura abbia effettivamente inciso sul rapporto tra creditore e debitore e verificare la capienza del patrimonio sociale rispetto al credito erariale.
- Quando si deduce l’estinzione del credito per confusione in presenza di confisca di prevenzione, il giudice deve compiere un accertamento puntuale sia sull’an e sul quantum del credito sia sul patrimonio aggredito; un’affermazione apodittica della riunione delle qualità di creditore e debitore non è sufficiente.
- Le questioni concernenti l’ammissione al passivo o il mancato riconoscimento del credito in una procedura concorsuale non sono automaticamente opponibili nel separato giudizio tributario sulla legittimità del diniego di sgravio, se attengono a un diverso piano di tutela.
- Il giudizio di cassazione non si interrompe per il sopravvenuto fallimento o la liquidazione giudiziale della parte, ma il curatore può intervenire per tutelare la massa nei limiti delle facoltà difensive riconosciute dalla legge.
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