Cassazione Civile, Ordinanza n. 31296/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli relativo a somme dovute per concessione di prestito monetario. Con l'unico motivo deduceva violazione dell'art. 11 del d.l. 50/2017, conv. in l. 96/2017, e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie avrebbe dovuto comportare il cumulo dell'ulteriore periodo utile per l'impugnazione e impedire la declaratoria di inammissibilità. In memoria lamentava inoltre che l'Ufficio avrebbe mutato in corso di causa il presupposto della pretesa tributaria, con lesione del diritto di difesa, ma tale profilo non risulta decisivo nella motivazione finale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 11, comma 8, del d.l. 50/2017 nel senso che la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018 opera solo se il contribuente non solo chieda al giudice la sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, ma depositi anche copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Poiché la società non ha dimostrato tali adempimenti, la CTR ha correttamente confermato l'inammissibilità dell'appello per tardività. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la diversa data di notificazione invocata dalla ricorrente, perché anche prendendo quella data l'appello sarebbe comunque stato tardivo rispetto al termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.»
La sospensione del processo e la protrazione fino al 31 dicembre 2018 operano solo in presenza sia della richiesta al giudice sia del deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento dovuto o della prima rata; in mancanza, non si determina alcun effetto sospensivo utile sul termine di impugnazione.
È richiamato come parametro della censura sul termine di impugnazione; nel caso concreto il termine semestrale è stato ritenuto comunque spirato.
È il vizio denunciato per violazione di legge nella censura principale.
È indicato dalla Corte come eventuale corretta qualificazione della doglianza sulla data di notificazione, ove si intendesse denunciare un error in procedendo.
È indicato dalla Corte come eventuale corretta qualificazione della doglianza sulla data di notificazione, ove si intendesse censurare l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell'art. 11 del d.l. 50/2017, la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018 non è automatica, ma presuppone una richiesta espressa al giudice e il deposito della domanda di definizione con la prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
- La mera proposizione dell'istanza di definizione agevolata, senza gli adempimenti documentali e di pagamento richiesti dalla norma, non impedisce la declaratoria di tardività dell'impugnazione né sospende utilmente i termini processuali.
- Quando la tardività dell'appello risulta comunque sussistente anche assumendo una diversa data di notifica, tale contestazione è irrilevante ai fini dell'esito del giudizio.
- Il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. resta decisivo ove non operino validamente cause di sospensione previste da norme speciali.
Come è indicizzato
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