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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21273/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva presentato all'Agenzia delle Entrate istanze di disapplicazione di una norma antielusiva per poter utilizzare perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi, nonché maggiori perdite pregresse emerse a seguito di una fusione per incorporazione. L'Ufficio aveva dichiarato inammissibili le istanze ritenendole non "preventive", perché presentate oltre il termine di novanta giorni prima della scadenza per la dichiarazione dei redditi, termine ricavato dall'amministrazione dal D.M. n. 259/1998. La CTR, in sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, aveva invece accolto l'appello della società, dichiarando illegittimo il provvedimento amministrativo e ammettendo la disapplicazione della norma. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 e 1 del D.P.R. n. 259/1998, sostenendo che l'istanza dovesse essere presentata entro il termine di 90 giorni prima della scadenza della dichiarazione; la società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività dell'istanza di disapplicazione, affermando che, nella disciplina applicabile ratione temporis, non esiste un termine decadenziale di 90 giorni per la presentazione dell'istanza a carico del contribuente; quel termine riguarda invece il tempo di risposta dell'Ufficio previsto dalla disciplina attuativa. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpello preventivo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 deve precedere il comportamento oggetto dell'istanza ed è tempestivo se presentato prima della scadenza del termine di dichiarazione dei redditi. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito favorevole alla società, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive ... possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi"

    L'istanza di disapplicazione va presentata in funzione preventiva rispetto al comportamento che si intende porre in essere; per la contribuente è tempestiva se formulata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, senza che possa essere introdotto un termine decadenziale di 90 giorni non previsto dalla norma.

  • art. 172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917

    È la norma antielusiva di cui la contribuente chiedeva la disapplicazione per poter utilizzare perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi a seguito di fusione.

  • art. 1, commi 1, 5, 6 e 7, d.P.R. 19 giugno 1998, n. 259

    La disciplina attuativa non consente di ricavare un termine decadenziale per il contribuente; i termini ivi previsti riguardano l'attività dell'Amministrazione e non la proponibilità dell'istanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione pubblica soccombente, difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L'istanza di disapplicazione di una norma tributaria antielusiva, nel regime anteriore alla riforma del 2015, è tempestiva se proposta prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e non è soggetta a un autonomo termine decadenziale di 90 giorni salvo espressa previsione normativa.
  • I termini stabiliti dalla disciplina attuativa dell'interpello preventivo possono riguardare l'obbligo di risposta dell'Amministrazione, ma non si trasformano automaticamente in termini di decadenza per il contribuente.
  • In mancanza di tempestiva risposta favorevole dell'Amministrazione, il contribuente resta tenuto ad adempiere come se l'istanza fosse stata rigettata, ferma restando la successiva regolarizzazione della posizione.
  • Quando il ricorso per cassazione deduce una violazione di legge su un punto già risolto dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte rigetta il motivo se la tesi proposta non si concilia con il dato normativo e con l'orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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