Cassazione Penale, Sentenza n. 9269/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Palermo per reati tra cui associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), delitti in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), estorsione (art. 629 c.p.) e lesioni, nonché contestazione di recidiva e aggravanti. Il ricorrente ha denunciato: nullità per mancata autonoma valutazione della richiesta cautelare; vizi di motivazione e violazioni di legge relative alla qualificazione della partecipazione associativa, alla valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Fabio Fernandez e Alessio Puccio) e della persona offesa (Alessandro La Dolcetta), alla mancata considerazione di elementi difensivi (es. licenziamento della sorella), al ricorso a prove consistenti in "droga parlata" e all'assenza di riscontri per il reato di estorsione; infine, censura della motivazione sulle esigenze cautelari ritenute sorrette in modo apparente dalla mera richiamata doppia presunzione dell'art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Alcuni motivi sono stati ritenuti indeducibili per tardività (mancata proposizione in sede di riesame) o generici e aspecifici; quelli esaminati nel merito sono stati rigettati. Il Tribunale ha ritenuto convergenti i gravi indizi di colpevolezza nelle dichiarazioni dei collaboratori (Puccio, Fernandez), nelle dichiarazioni della persona offesa (La Dolcetta), nelle intercettazioni, nelle riprese video (pestaggio) e nelle risultanze investigative (arresto in flagranza del coindagato con 1,1 kg di hashish collegato a passaggi riconducibili allo Zappulla), nonché il favoreggiamento della latitanza di Nicolò Di Michele. Il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura della custodia cautelare, invocando la "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati di mafia e la persistenza del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Riconoscimento della partecipazione del ricorrente al clan "Porta Nuova" sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e riscontri; la partecipazione includeva anche condotte di sostegno e violenza funzionali all'associazione.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (delitti in materia di stupefacenti)
Valutata la partecipazione del ricorrente al gruppo dedito al controllo di una piazza di spaccio; le risultanze investigative (intercettazioni, arresto con sequestro di hashish) sono state ritenute in coerenza con la contestazione.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Le dichiarazioni della persona offesa e le intercettazioni sono state ritenute sufficienti a fondare il grave indizio di partecipazione all'estorsione a fini di controllo dello spaccio.
artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 comma 1 n.1 cod. pen. (lesioni, ecc.)
Le riprese video e gli elementi probatori attinenti al pestaggio sono stati valorizzati come indizi della propensione alla violenza, pertinente al quadro cautelare.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e spaccio di stupefacenti)
Il Tribunale ha ritenuto che anche l'episodio contestato come 'droga parlata' trovi riscontro nelle operazioni investigative e negli arresti; pertanto non sufficiente a escludere responsabilità.
art. 125 cod. proc. pen. (motivi dell'ordinanza di custodia cautelare)
Contestazione della difesa di carenza di autonoma motivazione da parte del GIP è stata ritenuta non idonea a sovvertire il giudizio, anche perché alcune eccezioni risultavano tardive.
art. 392 comma 2 cod. proc. pen. (impugnazioni e motivi)
Richiamata nella doglianza sulla presunta violazione per mancata autonoma valutazione, ma la censura è stata dichiarata indeducibile se non proposta nel termine corretto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi dei motivi in ricorso)
Il ricorso era tenuto a una sintesi; alcuni motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici ai sensi di questa disposizione.
artt. 273 e 192 cod. proc. pen. (vizi di motivazione e documentazione)
Le critiche sulla motivazione e sui vizi di legge relative a singoli capi di imputazione sono state ritenute generiche o insufficienti a superare le risultanze indiziarie raccolte.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (presunzioni nel caso di reati di mafia)
Il Tribunale ha applicato la "doppia presunzione" propria dei reati mafiosi: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza esclusiva del carcere, salvo prova del distacco dall'associazione; tale presunzione ha rinforzato la giustificazione della custodia cautelare in carcere.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammende)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati di mafia, la c.d. "doppia presunzione" dell'art. 275, comma 3 c.p.p. rende più agevole per il giudice la conferma della custodia cautelare se non è provato il distacco dall'associazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se corroborate da riscontri (intercettazioni, arresti, sequestri, riprese video), possono costituire gravi indizi di colpevolezza anche in assenza di prova piena; la loro valutazione può reggere il giudizio cautelare.
- Le censure generiche, diluite e non specifiche rispetto agli elementi probatori sono spesso inefficaci: il rimedio è spiegare in modo puntuale quali specifici riscontri contrari esistono e come essi incidono sulle singole valutazioni del giudice.
- La cosiddetta "droga parlata" può essere integrata e superata dalla presenza di riscontri oggettivi (arresti, sequestri, passaggi di stupefacente) che collegano le conversazioni a fatti concreti.
- Le contestazioni procedurali (es. nullità per mancata autonoma valutazione) devono essere proposte nei termini e nei modi previsti; altrimenti sono inammissibili o indeducibili.
- Per ottenere la revoca o l'attenuazione di misure cautelari in reati associativi è utile produrre elementi concreti e attuali di dissociazione dall'organizzazione (comportamenti, collaborazioni, elementi oggettivi che segnino la recisione del vincolo).
- Le misure cautelari per reati connotati da elevata pericolosità sociale e violenza sono sostenute anche dall'analisi della personalità dell'indagato e dalla sussistenza di precedenti e recidiva; bisogna affrontare questi profili con prove concrete per contrastare la misura.
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