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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9215/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato per una condanna del Tribunale di Firenze per rapina aggravata, lesioni, furto tentato e ricettazione. Il ricorrente deduceva: errori nel verbale di identificazione e di elezione di domicilio (reati indicati diversi da quelli processati); al verbale dell'udienza preliminare era annotata erroneamente la nomina di un difensore di fiducia; il ricorrente era detenuto per la maggior parte delle udienze e quindi non poteva ritirare la raccomandata di avviso; non aveva avuto effettivi contatti con i difensori d'ufficio; la nuova nomina del difensore dopo la cancellazione dall'albo del primo non era stata comunicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio secondo cui l'art. 629-bis c.p.p. limita l'accesso alla rescissione del giudicato in assenza salvo che il ricorrente dimostri l'incolpevole ignoranza del processo. Ha richiamato la giurisprudenza (Sezioni Unite n. 23948/2019 e Sez. 3 n. 11813/2020) secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova automaticamente la conoscenza del procedimento: è necessario verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale. Nel caso concreto non risultavano atti che dimostrassero tale rapporto, il difensore originario si era cancellato dall'albo e la nuova nomina non era stata comunicata. Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, revocato la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze del 17/05/2023, sospeso l'ordine di esecuzione e ordinato l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa; ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze e la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p. (già 625-ter)

    Regola la rescissione del giudicato in caso di celebrazione del processo in assenza; implica che chi abbia volontariamente posto se stesso nelle condizioni di non essere informato del processo non può ottenere la rescissione. L'onere probatorio grava sul ricorrente, che deve dimostrare l'incolpevole ignoranza dell'esistenza del procedimento.

  • art. 162, comma 4-bis c.p.p. (modificato dalla legge 23/6/2017 n.103)

    Richiamato nella giurisprudenza citata: le regole sulla domiciliazione e sulla funzione del difensore domiciliatario non determinano automaticamente la conoscenza del procedimento da parte dell'indagato; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019 (PG/Darwish)

    Principio consolidato secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé prova della conoscenza del processo o della volontaria sottrazione; il giudice deve accertare, anche alla luce di altri elementi, l'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore.

  • Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020 (Zagar)

    Conferma che dall'elezione del domicilio presso il difensore d'ufficio non discende automaticamente la presunzione di conoscenza del processo: è necessario valutare ulteriori indici sull'effettivo rapporto difensore-imputato.

  • art. 626 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore generale in sede da parte della cancelleria, come disposto dalla Corte dopo l'annullamento e la revoca della sentenza.

Massime di principio

  • La sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è sufficiente a provare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputato e difensore.
  • Il ricorrente che chiede la rescissione del giudicato per celebrazione in sua assenza ha l'onere di provare l'incolpevole ignoranza del processo; va valutata la concretezza dei contatti e della comunicazione tra imputato e difensore.
  • La detenzione dell'imputato al momento della notifica può giustificare l'assenza dalla ricezione di avvisi, ma non esclude automaticamente l'obbligo di dimostrare l'assenza di un rapporto difensivo effettivo.
  • Se emerge che non vi è stata una effettiva instaurazione del rapporto difensore-imputato (es. difensore cancellato dall'albo e nuova nomina non comunicata), la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la revoca della sentenza e la sospensione dell'esecuzione.
  • In casi simili gli atti vanno rimessi al giudice di merito per il prosieguo del procedimento e possono essere disposte misure immediate come la liberazione se non esistono altri titoli di detenzione.

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