Cassazione Penale, Sentenza n. 9217/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello contestando: 1) la mancata risposta motivazionale della Corte d'appello al motivo di appello relativo alla superfetazione della motivazione sui fatti già prescritti (fatti sino a maggio 2012), con la richiesta che fosse dichiarata l'estinzione senza valutazioni sul merito; 2) l'erronea applicazione, con riferimento ai fatti di giugno 2012, del criterio civilistico del 'più probabile che non' anziché del criterio penalistico 'oltre ogni ragionevole dubbio'; 3) la insufficiente motivazione sulla conferma della responsabilità civile per i fatti di giugno 2012, senza adeguato riscontro delle critiche mosse in appello e senza considerare la documentazione probatoria.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che la Corte d'appello poteva richiamare fatti anteriori alla porzione di condotta ancora penalmente rilevante per spiegare il metodo fraudolento e che non v'era un interesse concreto dimostrato alla censura sulla presunta ridondanza motivazionale. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale (Corte cost. n.182/2021 e Sez. U. Cass. n.36208/2024) secondo cui, pur essendo i reati estinti per prescrizione, il giudice di merito, in presenza di parte civile, deve valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione e può accertare la responsabilità civile superando il dubbio ragionevole. La sentenza di merito è stata considerata priva di manifesta illogicità: è stata confermata la responsabilità civile per le trasferte fittizie (anche per i fatti di giugno 2012) sulla base della documentazione e degli accertamenti ispettivi mancanti a giustificazione delle trasferte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'INPS nel grado.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 182/2021
Ha stabilito che, intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione in corso di processo, il giudice d'appello non può limitarsi a prendere atto dell'estinzione se è presente la parte civile, essendo comunque tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito; questo orientamento è stato applicato per giustificare la necessità di un esame motivato anche in presenza di reati estinti.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 36208 del 28/03/2024 (Capitano)
Ha chiarito la modalità di applicazione dell'indirizzo della Corte costituzionale: nel giudizio d'appello, anche dopo l'estinzione per prescrizione, il giudice deve comunque valutare se sussistano elementi che escludano la responsabilità, e l'accertamento della responsabilità civile richiede il superamento del dubbio ragionevole (standard probatorio rigido) prima di imporre il risarcimento.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento procedurale nella ricognizione delle statuizioni civili in sentenza penale; la Corte ha fatto riferimento alla lettura della norma alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità per motivare l'accertamento della responsabilità civile anche dopo l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se un reato si estingue per prescrizione durante il processo, il giudice d'appello in presenza di parte civile non può semplicemente prendere atto dell'estinzione: deve comunque valutare se gli elementi probatori escludano la responsabilità e motivare la decisione sulla responsabilità civile.
- L'accertamento della responsabilità civile derivante da reato, anche dopo prescrizione penale, richiede una valutazione rigorosa delle prove: secondo l'orientamento della Cassazione, il giudice deve escludere il ragionevole dubbio prima di confermare l'obbligo risarcitorio.
- La Corte di merito può riferirsi a fatti cronologicamente anteriori per spiegare il metodo fraudolento o il modus operandi necessario a dimostrare la responsabilità per fatti successivi ancora rilevanti; ciò non costituisce necessariamente superfetazione motivazionale.
- Un motivo di impugnazione che lamenta ridondanza motivazionale deve indicare un concreto interesse e un danno immediato derivante dalla presunta eccessiva motivazione; l'assenza di tale allegazione può indebolire l'impugnazione.
- La mancanza di documentazione che giustifichi adempimenti (es. giustificativi delle trasferte) costituisce elemento probatorio molto rilevante e può legittimare l'accertamento della condotta decettiva e del danno patrimoniale a carico dell'ente danneggiato.
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