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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9217/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello contestando: 1) la mancata risposta motivazionale della Corte d'appello al motivo di appello relativo alla superfetazione della motivazione sui fatti già prescritti (fatti sino a maggio 2012), con la richiesta che fosse dichiarata l'estinzione senza valutazioni sul merito; 2) l'erronea applicazione, con riferimento ai fatti di giugno 2012, del criterio civilistico del 'più probabile che non' anziché del criterio penalistico 'oltre ogni ragionevole dubbio'; 3) la insufficiente motivazione sulla conferma della responsabilità civile per i fatti di giugno 2012, senza adeguato riscontro delle critiche mosse in appello e senza considerare la documentazione probatoria.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che la Corte d'appello poteva richiamare fatti anteriori alla porzione di condotta ancora penalmente rilevante per spiegare il metodo fraudolento e che non v'era un interesse concreto dimostrato alla censura sulla presunta ridondanza motivazionale. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale (Corte cost. n.182/2021 e Sez. U. Cass. n.36208/2024) secondo cui, pur essendo i reati estinti per prescrizione, il giudice di merito, in presenza di parte civile, deve valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione e può accertare la responsabilità civile superando il dubbio ragionevole. La sentenza di merito è stata considerata priva di manifesta illogicità: è stata confermata la responsabilità civile per le trasferte fittizie (anche per i fatti di giugno 2012) sulla base della documentazione e degli accertamenti ispettivi mancanti a giustificazione delle trasferte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'INPS nel grado.

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n. 182/2021

    Ha stabilito che, intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione in corso di processo, il giudice d'appello non può limitarsi a prendere atto dell'estinzione se è presente la parte civile, essendo comunque tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito; questo orientamento è stato applicato per giustificare la necessità di un esame motivato anche in presenza di reati estinti.

  • Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 36208 del 28/03/2024 (Capitano)

    Ha chiarito la modalità di applicazione dell'indirizzo della Corte costituzionale: nel giudizio d'appello, anche dopo l'estinzione per prescrizione, il giudice deve comunque valutare se sussistano elementi che escludano la responsabilità, e l'accertamento della responsabilità civile richiede il superamento del dubbio ragionevole (standard probatorio rigido) prima di imporre il risarcimento.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento procedurale nella ricognizione delle statuizioni civili in sentenza penale; la Corte ha fatto riferimento alla lettura della norma alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità per motivare l'accertamento della responsabilità civile anche dopo l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se un reato si estingue per prescrizione durante il processo, il giudice d'appello in presenza di parte civile non può semplicemente prendere atto dell'estinzione: deve comunque valutare se gli elementi probatori escludano la responsabilità e motivare la decisione sulla responsabilità civile.
  • L'accertamento della responsabilità civile derivante da reato, anche dopo prescrizione penale, richiede una valutazione rigorosa delle prove: secondo l'orientamento della Cassazione, il giudice deve escludere il ragionevole dubbio prima di confermare l'obbligo risarcitorio.
  • La Corte di merito può riferirsi a fatti cronologicamente anteriori per spiegare il metodo fraudolento o il modus operandi necessario a dimostrare la responsabilità per fatti successivi ancora rilevanti; ciò non costituisce necessariamente superfetazione motivazionale.
  • Un motivo di impugnazione che lamenta ridondanza motivazionale deve indicare un concreto interesse e un danno immediato derivante dalla presunta eccessiva motivazione; l'assenza di tale allegazione può indebolire l'impugnazione.
  • La mancanza di documentazione che giustifichi adempimenti (es. giustificativi delle trasferte) costituisce elemento probatorio molto rilevante e può legittimare l'accertamento della condotta decettiva e del danno patrimoniale a carico dell'ente danneggiato.

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