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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9218/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva: assolto l'imputato dal capo 2 (stupefacenti) per deficit probatorio; riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva qualificata; rideterminato la sanzione per tre reati in continuazione e revocato la confisca. Il ricorrente deduce vizi di motivazione, in particolare: insufficiente valutazione della consapevolezza della provenienza del ciclomotore (ricettazione vs. incauto acquisto), carenze nella motivazione circa la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni, errori nella qualificazione e nella valutazione della recidiva (specificità e reiterazione) e nella determinazione della prevalenza delle attenuanti. Con memoria successiva è stata poi dedotta la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), per avere la Corte aumentato l'incremento di pena per uno dei reati satellite rispetto al giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto che la Corte territoriale abbia dato motivazione congruente e non sia consentito alla Cassazione riesaminare i fatti e le prove in senso diverso. Ha però accolto il motivo nuovo relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui l'aumento della pena per il reato indicato al capo 4 (mesi 3 e euro 150 di multa) risultava superiore a quello fissato in primo grado (mesi 2 e euro 100 di multa) nonostante l'assoluzione del capo 2, sicché si è determinato un peggioramento della posizione del ricorrente. Per questa ragione la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena finale (dopo la riduzione per il rito) diminuendola di giorni 20 e euro 50: pena risultante pari a 1 anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di euro 566,00. Tutti gli altri motivi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius)

    comma 4 (come richiamato in motivazione); nella memoria era richiamato anche il comma 3

    La Corte ha ritenuto violato il divieto di reformatio in peius perché l'aumento applicato per un reato satellite in appello è risultato superiore rispetto a quello disposto in primo grado, determinando un peggioramento non consentito della posizione del ricorrente

  • art. 69 cod. pen. (recidiva)

    La qualità di recidiva reiterata esclude la possibilità di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche, per espresso divieto normativo; l'errore sulla specificità della recidiva è stato ritenuto non efficace a mutare il risultato

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione/incauto acquisto)

    comma quarto (ipotesi lieve)

    La Corte territoriale ha motivato adeguatamente il rifiuto di qualificare il fatto come ipotesi lieve di incauto acquisto, richiamando incongruenze e mancanza di elementi sull'acquisto e sull'alienante

  • art. 620, lett. l) c.p.p.

    nessuna citazione testuale aggiunta in sentenza oltre al richiamo

    Consente alla Corte di Cassazione, nelle ipotesi previste, di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena quando ricorrono le condizioni previste; utilizzata per rideterminare la pena dopo l'annullamento limitato

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce alla Corte d'appello di peggiorare la posizione dell'imputato rispetto al giudice di primo grado: ogni aumento di pena operato in appello rispetto al primo grado può integrare motivo di annullamento se il ricorrente è l'unico appellante
  • In Cassazione non è consentito chiedere una diversa valutazione delle prove in fatto: i motivi che mirano solo a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili, salvo errori di diritto o di motivazione logico-giuridica evidenziabili sul testo della decisione
  • La recidiva reiterata esclude la prevalenza delle attenuanti generiche per espresso divieto normativo (art. 69 c.p.), salvo che non venga efficacemente censurata la sussistenza della reiterazione
  • Per contestare vizi di motivazione è necessario confrontarsi puntualmente con il testo della sentenza impugnata indicando le specifiche illogicità o insufficienze; censure generiche o promiscue sono destinate al rigetto
  • Quando la Cassazione accerta una violazione del divieto di reformatio in peius, può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e, se ricorrono le condizioni dell'art. 620 c.p.p., rideterminare la pena senza rinvio
  • La qualificazione tra ricettazione e incauto acquisto richiede valutazione degli elementi sull'acquisto (data, modalità, identificazione del venditore); la mancanza di tali elementi può legittimare una valutazione di responsabilità per ricettazione se vi sono incongruenze

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