Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica di cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi per crediti contributivi dell'INPS, notificati tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il debitore ha agito per far dichiarare prescritti alcuni dei crediti azionati e per contestare la ritualità delle notifiche degli atti presupposti e delle relate/avvisi di ricevimento. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile l'azione, ma aveva accertato la prescrizione solo di alcuni crediti, reputando generico il disconoscimento delle copie documentali e ritenendo rituali le notifiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2719 c.c. e 214-216 c.p.c. per asserito tempestivo e rituale disconoscimento delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento e per la mancata verificazione; (2) omesso esame e nullità per mancata pronuncia su tale disconoscimento; (3) violazione delle norme sulla notifica in caso di irreperibilità relativa, in particolare dell'art. 140 c.p.c., per mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova dell'interruzione della prescrizione; (5) nullità per omessa pronuncia sull'intimazione n. 333 2016 003952477 e sul relativo effetto interruttivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla validità del disconoscimento e inammissibili quelli di omesso esame/omessa pronuncia nei punti censurati, ha respinto la doglianza sulla prescrizione perché la Corte territoriale aveva comunque individuato gli atti interruttivi per i crediti non prescritti, e ha concluso per il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Conferma la decisione di merito nella parte in cui ha dichiarato prescritti alcuni crediti contributivi, ma soprattutto respinge le censure del ricorrente contro la ritenuta ritualità delle notifiche, la valutazione del disconoscimento documentale e l'accertamento della mancata prescrizione di altri crediti, ritenendo corretta la motivazione della Corte d'appello o comunque inammissibili le doglianze per difetto di specificità o per limite della doppia conforme. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disconformità delle copie dagli originali deve essere dedotta con disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito; altrimenti la copia conserva efficacia probatoria.
Il disconoscimento della scrittura privata o della conformità della copia richiede forme e tempi rituali; in difetto non si apre il meccanismo di verificazione.
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice, rigettando le domande, decide implicitamente anche sulla questione dedotta; la censura non può risolversi in critica alla valutazione delle prove.
La censura sulla notificazione per irreperibilità relativa è inammissibile se non confuta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla ritualità del recapito e dell'avviso di ricevimento.
art. 366, primo comma n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la decisione impugnata; la mera riproposizione di difese già respinte è inammissibile.
L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione grava su chi lo invoca; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato gli atti interruttivi relativi ai crediti non prescritti.
Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio non partecipata con relazione.
art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
Accertata la soccombenza, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità all'originale di copie di documenti può produrre effetti solo se è tempestivo, specifico, circostanziato ed esplicito; un disconoscimento generico non è idoneo a far perdere alle copie efficacia probatoria.
- Le doglianze in cassazione che contestano la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle risultanze istruttorie non integrano violazione di legge, ma semmai un vizio di motivazione, nei limiti oggi consentiti.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di un fatto è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda o istanza; non ricorre quando la questione sia stata implicitamente rigettata dalla decisione complessiva o quando la censura miri in realtà a contestare la valutazione delle prove.
- Chi deduce la prescrizione o il suo mancato decorso deve confrontarsi con gli atti interruttivi specificamente accertati dal giudice di merito; se la sentenza indica tali atti, la censura è infondata se non ne dimostra l'erroneità o l'inesistenza.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle difese già disattese non è sufficiente.
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