Cassazione Penale, Ordinanza n. 13232/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a mesi uno di arresto ed euro 2.500 di ammenda per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità penale; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e illogicità della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; 3) violazione dell'art. 133 c.p. e mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, quindi non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e coerente con le risultanze processuali, decisione non sindacabile in sede di legittimità. Ha infine ritenuto insindacabile la determinazione della pena, poiché la sanzione era stata commisurata in misura media o prossima al minimo edittale, circostanza per la quale non è richiesta una motivazione analitica sui criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
costituisce la base normativa del reato per il quale l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito; il testo non specifica la fattispecie concreta oltre il richiamo alla norma.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali; tale valutazione di merito è insindacabile in cassazione se immune da vizi logici.
la motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede particolare analiticità quando la pena sia determinata in misura media o prossima al minimo edittale; la scelta è rimessa al giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
viene richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
non citato
non esplicitato nel testo, ma il dispositivo applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi generici o aspecifici, cioè quelli che non individuano con precisione gli errori della decisione impugnata né si confrontano con la sua motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o del tutto incoerente; una motivazione congrua e aderente agli elementi di causa è insindacabile.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione specifica soprattutto quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è media o prossima al minimo, la motivazione può essere sintetica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di merito sulla responsabilità, sulle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio in vizi di legittimità quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente.
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