Cassazione Penale, Sentenza n. 12008/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per carenza di motivazione nella determinazione della pena: la Corte d'appello non ha indicato la pena base né la misura delle riduzioni applicate (riduzione per il rito abbreviato e riduzione per le attenuanti generiche). Inoltre deduceva la violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., poiché in primo grado, in via di giudizio abbreviato per una contravvenzione, la diminuzione era stata attribuita in misura di un terzo anziché della metà; mancava chiarezza se i giudici di secondo grado avessero confermato tale misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha annullato la sentenza impugnata quanto alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuova determinazione, disponendo che siano indicati in modo chiaro e separato la pena base e la misura di ciascuna riduzione applicata (in particolare la riduzione prevista per il rito abbreviato e quella per le attenuanti generiche), in modo da consentire il controllo sul rispetto dell'art. 442, comma 2, c.p.p. Le altre parti della sentenza sono confermate.
Norme richiamate
Costituiva la norma originaria del reato contestato in primo grado (portoino e detenzione di arma); la Corte d'appello ha però riqualificato il fatto nella ipotesi di lieve entità del porto, con conseguente esclusione della pena detentiva e applicazione della sola sanzione pecuniaria
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la misura della diminuzione obbligatoria della pena per il giudizio abbreviato; nel caso delle contravvenzioni la riduzione deve essere della metà. La Corte ha rilevato che, senza indicazione della pena base e delle singole riduzioni, non è possibile verificare il rispetto di tale vincolo
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; in primo grado era stata riconosciuta e modulata in misura differente per le diverse pene congiunte. La cassazione ha rilevato che l'omissione, in appello, della misura della riduzione per le attenuanti impedisce il controllo sulla corretta applicazione della stessa, specie dopo la riqualificazione del fatto
Massime di principio
- Quando la determinazione della pena è oggetto di censura, la motivazione deve indicare la pena base e la misura di ciascuna riduzione applicata (es. rito abbreviato, attenuanti) per consentire il controllo giurisdizionale
- Per le contravvenzioni sottoposte al giudizio abbreviato la riduzione obbligatoria prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere applicata nella misura stabilita (metà); l'adozione di una diversa misura senza ragionamento esplicito comporta vizio di motivazione
- Se il giudice d'appello riqualifica il fatto (escludendo pene detentive e applicando solo sanzione pecuniaria), deve comunque esplicitare come ha calcolato la pena base e come ha applicato le riduzioni già riconosciute in primo grado, perché la modulazione può variare al mutare della specie di pena
- La formula 'confermata nel resto' non è sufficiente a chiarire se e come siano state confermate misure riduttive contestate: occorre motivazione specifica sulle censure sollevate in appello per evitare l'annullamento parziale
- La mancata indicazione dei passaggi matematici e delle misure percentuali applicate alle riduzioni della pena costituisce motivo di annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e comporta rinvio per nuovo esame
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