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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19083/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla costruzione di un fabbricato da parte dei convenuti, ritenuto dalla proprietaria confinante parzialmente collocato oltre il confine, in violazione delle distanze legali e comunque idoneo a provocare danni al suo immobile. In primo grado le domande della proprietaria erano state accolte, ma la Corte d'appello, su appello incidentale dei convenuti, ha riformato la decisione rigettando integralmente le pretese risarcitorie e ripristinatorie. La ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 840, 2043 e 2055 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte escluso il nesso causale tra l'edificazione e i danni all'immobile, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere escluso lo sconfinamento del manufatto nella proprietà attrice; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato documentazione relativa ai danni da ombreggiamento, pregiudizio alla luminosità e alle vedute derivanti da una sopraelevazione abusiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, essi miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità; inoltre il terzo motivo non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la rilevanza civilistica dell'opera pur in assenza di titolo edilizio, in quanto rispettosa della normativa urbanistica vigente sull'altezza dei fabbricati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure erano dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio, e non a denunciare correttamente un vizio di sussunzione o un omesso esame nei limiti dell'art. 360 c.p.c. Il terzo motivo è stato inoltre ritenuto non decisivo perché la sentenza d'appello aveva fondato il rigetto anche sulla considerazione che la sopraelevazione, pur realizzata senza titolo edilizio, non integrava illecito civile essendo rispettata la disciplina sulle altezze. Non essendosi costituiti gli intimati, non è stata pronunciata statuizione sulle spese; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 840 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta invasione/sconfinamento e ai limiti della proprietà fondiaria

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità aquiliana dei convenuti per i danni all'immobile

  • art. 2055 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità solidale dei convenuti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei primi due motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi controversi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge: se il ricorrente contesta il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato il materiale istruttorio, la doglianza è inammissibile quando non individua una vera e propria falsa applicazione della norma o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un fatto storico, decisivo e realmente trascurato dal giudice di merito; non è sufficiente prospettare una diversa lettura della consulenza tecnica o della documentazione prodotta, se la sentenza impugnata ha comunque esaminato la questione sotto una ratio autonoma e decisiva.
  • Quando la decisione di merito esclude la rilevanza civilistica dell'opera perché conforme alla normativa sulle altezze o comunque non lesiva sotto il profilo urbanistico-civilistico, il ricorrente che invochi un documento amministrativo (ad esempio un ordine di demolizione) deve censurare specificamente tale autonoma ratio decidendi, spiegando perché quel documento sarebbe idoneo a mutare l'esito della controversia.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non si estende al riesame del merito dell'intera vicenda processuale: il giudice di legittimità controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, mentre la scelta e la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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