Cassazione Penale, Sentenza n. 14262/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna inflitta in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 635, 2° comma, n. 3 c.p. Il ricorrente denunciava, in particolare: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe risposto alla deduzione difensiva circa la specifica riconducibilità dell'azione a uno o ad entrambi gli imputati; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno (danno economico di circa 54 euro), senza individuare le ragioni oggettive che impediscono di considerarlo tenue né il tipo di disservizio arrecato alla funzionalità della struttura carceraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero privi della specificità richiesta e, in parte, ricostruissero doglianze già esaminate e respinte in appello o configurassero censure in fatto non consentite. Sul merito delle censure, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale: la responsabilità concorrenziale di Trapani e del coimputato risultava fondata su elementi probatori e riscontri materiali; la valutazione negativa della tenuità del danno è corretta perché va valutata complessivamente (valore economico e conseguente disservizio alla pubblica amministrazione) e la giurisprudenza impone che la tenuità sia un pregiudizio lievissimo. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferimento alla regola sulla partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto configurata la condotta concorrente di Trapani e del coimputato sulla base degli elementi probatori
art. 635, secondo comma, n. 3 c.p.
Norma relativa ai delitti contro il patrimonio in ambiente carcerario (danno a cose carcerarie); la condanna è stata confermata in base alla valutazione probatoria
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
Richiamata per la disciplina del procedimento trattato con contraddittorio scritto; la causa è stata trattata in questa forma ai sensi della normativa emergenziale richiamata
Richiamato come limite alla motivazione nel ricorso (motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione)
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma che individua i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la Corte sottolinea l'onere di specificità nell'indicare se la motivazione manca, è contraddittoria o illogica
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo) - giurisprudenza
Richiamata per affermare che non è consentita una censura cumulativa generica dei tre profili del vizio di motivazione senza indicare con precisione quale profilo si contesta, pena l'inammissibilità
Richiamata in relazione alla circostanza attenuante della tenuità del danno; la Corte spiega che la tenuità deve essere valutata complessivamente e che nel caso in esame non ricorrono i presupposti
Norma processuale cui si è fatto riferimento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: le censure sulla motivazione devono indicare chiaramente in quale parte la motivazione manca, è contraddittoria o manifesta illogicità; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Non è ammessa una censura cumulativa generica dei tre vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza precisa indicazione del profilo contestato.
- La valutazione della tenuità del danno va compiuta in senso complessivo: oltre al valore economico della perdita, va considerato l'eventuale pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione (distruzione di beni, disservizio alla funzionalità della struttura).
- La responsabilità concorrente può essere affermata anche sulla base di elementi indiziari e riscontri materiali (danno agli arredi, rinvenimento degli oggetti danneggiati), non solo su testimonianza diretta.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se previsto, al versamento in favore della Cassa delle ammende.
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