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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33571/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2008, fondato su un processo verbale di constatazione che aveva rilevato elementi positivi di reddito non dichiarati per euro 929.571, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La società aveva sostenuto che le movimentazioni bancarie contestate avessero natura meramente finanziaria, collegate a esigenze di liquidità e a operazioni commerciali tra società del medesimo ambiente familiare, con registrazioni contabili, indicazione dei beneficiari e corrispondenza con gli estratti conto. La CTR aveva respinto l'appello affermando in modo generale la presunzione a favore dell'Ufficio nelle indagini bancarie e la mancanza di prova specifica contraria. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apodittica e solo apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 156 c.p.c., 111 e 24 Cost., lamentando che la CTR si fosse limitata a richiamare principi astratti senza confrontarsi con i fatti concreti e con le difese specifiche svolte in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente, perché si era limitata a enunciare corretti principi di diritto in tema di indagini bancarie e inversione dell'onere della prova, senza però calarli nella fattispecie concreta, senza indicare gli elementi di fatto posti a base del convincimento e senza spiegare perché le specifiche deduzioni della contribuente fossero infondate. La motivazione, quindi, era soltanto assertiva e non consentiva alcun controllo logico-giuridico. Per tale ragione la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente può essere denunciato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione manca in senso materiale o è solo apparente, perplessamente incomprensibile o in contrasto irriducibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della sentenza deriva dalla violazione del requisito essenziale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo sulla decisione richiede una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 24 Cost.

    La motivazione solo apparente compromette il diritto di difesa e il controllo sulla decisione.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    In tema di indagini bancarie opera la presunzione legale a favore dell'Ufficio, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma il giudice deve applicare tale regola alla concreta fattispecie.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Per le indagini bancarie ai fini IVA opera la medesima presunzione legale e il correlato onere probatorio del contribuente.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base del recupero a tassazione conseguente alle movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti a richiamare astrattamente norme e precedenti senza indicare gli კონკრეტi elementi di fatto che sorreggono la decisione e senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
  • In materia di indagini bancarie, la presunzione legale in favore dell'Amministrazione e l'inversione dell'onere della prova non esonerano il giudice dal verificare e spiegare, in relazione ai fatti del caso, perché le giustificazioni del contribuente non siano idonee a superare la presunzione.
  • Il rinvio acritico alla motivazione del primo giudice, ove non sia accompagnato da un effettivo vaglio delle specifiche doglianze dell'appellante e delle risultanze processuali, integra motivazione apparente.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che la sentenza consenta di comprendere quali fatti siano stati ritenuti decisivi e per quali ragioni siano stati giudicati provati o non provati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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