Cassazione Civile, Sentenza n. 22593/2024 del 09/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello del Comune e negato l'agevolazione IMU/ICI per l'abitazione principale relativa all'immobile in Roma per l'anno 2012. Il ricorrente deduceva: (1) violazione e falsa applicazione delle norme sull'abitazione principale (art. 13 d.l. 6/12/2011 e art. 2 d.l. 31/8/2013) sostenendo che per il personale delle Forze Armate e di Polizia i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non fossero applicabili; (2) illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, d.l. 31/8/2013 nella parte in cui la disposizione sarebbe decorso dall'1.7.2013 e non anche dal 2012, con conseguente discriminazione e vuoto normativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando l'iter normativo ed interpretativo sull'istituto dell'abitazione principale e la successiva specifica agevolazione introdotta per le Forze Armate e di Polizia. In particolare la Corte ha affermato che la norma che esclude l'obbligo di dimora abituale e residenza anagrafica per determinate categorie pubbliche è espressamente operativa a decorrere dall'1 luglio 2013 e non può trovare applicazione per l'anno 2012. Ha inoltre osservato che l'eventuale beneficio richiede l'adempimento dell'obbligo dichiarativo previsto e che tale dichiarazione non è stata dedotta dal ricorrente. È stato formulato il principio di diritto secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5, d.l. 31/8/2013 per il personale in servizio permanente delle Forze Armate/Forze di Polizia e analoghi vale solo a decorrere dall'1.7.2013 e non può essere estesa retroattivamente; il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Originariamente richiedeva dimora abituale e residenza anagrafica del possessore; ulteriori modifiche hanno introdotto il riferimento al nucleo familiare, poi oggetto di interventi costituzionali e di successiva riformulazione. La Corte ha richiamato la necessità della coincidenza di residenza e dimora per l'abitazione principale salvo specifiche deroghe stabilite dal legislatore.
art. 2, comma 5, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
Prevede che per alcune categorie (personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia) non siano richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini dell'IMU, ma con decorrenza espressa (per l'anno 2013 la disposizione si applica dal 1° luglio). La Corte ha ritenuto che tale decorrenza sia determinante e che la norma non possa essere applicata retroattivamente al 2012.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Norma iniziale che definiva l'abitazione principale richiedendo dimora abituale e residenza anagrafica del possessore; la Corte utilizza questo quadro storico per chiarire l'evoluzione delle condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione IMU.
art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Ha riformulato la disciplina dell'abitazione principale e ha reintrodotto esenzioni/agevolazioni con riferimento al nucleo familiare e con specifiche eccezioni per il personale di cui all'art. 2, comma 5, d.l. 31/8/2013; la Corte ne ha richiamato l'operatività a far data dalla decorrenza prevista dal legislatore.
Art. 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (nuova IMU)
Ha ribadito la definizione di abitazione principale in rapporto al possessore e al nucleo familiare; la Corte ha esaminato anche gli interventi successivi e le modifiche normative e costituzionali su tale nozione.
Ordinanza e sentenze della Corte Costituzionale (es. ord. 12.4.2022 n. 94; sent. 13.10.2022 n. 209)
La Corte Costituzionale ha esaminato profili di costituzionalità relativi alla definizione di abitazione principale e alla necessità/conseguenze dell'accoppiamento tra residenza e dimora per l'intero nucleo familiare; il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità di alcune formulazioni che richiedevano obbligatoriamente la coincidenza del nucleo familiare, portando a riconsiderare l'interpretazione restrittiva della Cassazione e consentendo applicazioni più favorevoli in situazioni di residenze familiari differenziate.
Massime di principio
- Per l'IMU ordinaria l'abitazione principale è normalmente quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; tale requisito va verificato tramite residenza anagrafica e modalità di effettiva dimora.
- Se i componenti del nucleo familiare hanno residenze/dimore in immobili diversi, la normativa presuppone l'unicità dell'abitazione principale del nucleo e l'agevolazione si applica a un solo immobile; gli strumenti normativi successivi e la giurisprudenza hanno però mitigato gli esiti più rigidi, riconoscendo casi in cui la residenza disgiunta non esclude automaticamente l'agevolazione (salvo diversa disposizione normativa).
- L'agevolazione specifica per il personale in servizio permanente delle Forze Armate/Forze di Polizia e categorie affini (esenzione o esclusione degli obblighi di dimora e residenza) è prevista da norme speciali che ne fissano espressa decorrenza; la decorrenza stabilita dal legislatore (qui 1.7.2013 per l'anno 2013) è vincolante e non può essere estesa retroattivamente dal giudice.
- Per godere delle agevolazioni introdotte dal legislatore è spesso necessario adempiere agli obblighi dichiarativi (presentazione di apposita dichiarazione entro i termini), e l'omessa produzione di tali dichiarazioni può precludere il riconoscimento del beneficio.
- In presenza di più unità immobiliari riconducibili allo stesso possessore, l'agevolazione per l'abitazione principale può essere riconosciuta solo a una unità, a meno che non sia stato effettuato un accatastamento unitario o ricorra altra causa ostativa; il contribuente deve scegliere e documentare correttamente quale unità è destinata ad abitazione principale.
- In casi simili valutare: (a) il testo normativo applicabile per il periodo in contestazione e la sua decorrenza; (b) l'eventuale norma speciale per categorie di pubblico impiego; (c) l'adempimento degli obblighi dichiarativi; (d) lo stato di convivenza o separazione di fatto/giuridica che può influire sulla qualificazione del nucleo familiare.
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