Cassazione Civile, Ordinanza n. 20199/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di occupazione ed espropriazione di un fondo sito in Sperlonga, destinato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il proprietario del fondo aveva agito per far dichiarare la nullità o l'inopponibilità di una conciliazione stragiudiziale intervenuta tra Comune e cooperativa, nonché per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà di una porzione del terreno occupato e trasformato senza regolare decreto di esproprio. Dopo una lunga vicenda sui presunti usi civici, il giudizio era approdato in appello, dove gli eredi dell'originario attore avevano ottenuto la riforma della decisione di primo grado e una più elevata liquidazione del danno. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione sia la cooperativa sia il Comune. La cooperativa ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla successione e sulla legittimazione attiva, sostenendo che la denuncia di successione non bastasse a provare la qualità di erede; 2) erronea prova della proprietà del fondo; 3) nullità della consulenza tecnica d'ufficio per uso di documenti irrituali; 4) erronea affermazione della sua responsabilità per l'intera area, nonostante l'assegnazione solo di parte della superficie; 5) erronea quantificazione del risarcimento, che avrebbe dovuto tener conto della destinazione del suolo a edilizia residenziale pubblica e non dell'intera potenzialità edificatoria. Il Comune ha invece censurato: 1) la ritenuta novità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e la motivazione sulla proprietà del fondo; 2) il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall'inizio dei lavori; 3) l'affermazione della propria responsabilità nonostante il sequestro e la conciliazione con la cooperativa; 4) la liquidazione del danno, asseritamente avvenuta senza considerare i rilievi sulla destinazione urbanistica dell'area e sui criteri di stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimazione attiva e sulla prova della qualità di erede/proprietario, affermando che, in presenza di non contestazione del rapporto di filiazione e dell'esercizio dell'azione da parte dei chiamati all'eredità, la qualità di erede può desumersi anche tacitamente; ha inoltre valorizzato il giudicato formatosi nelle precedenti decisioni del giudice degli usi civici, che avevano accertato la proprietà privata del fondo. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità della consulenza tecnica per difetto di specificità, poiché non erano stati indicati il contenuto dei documenti asseritamente irrituali e il loro concreto rilievo sulle valutazioni del consulente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla responsabilità della cooperativa e del Comune, confermando che, in materia di occupazione appropriativa e di espropriazione per edilizia residenziale pubblica, risponde dell'illecito sia il soggetto che materialmente apprende e trasforma il bene sia l'ente delegante, tenuto a vigilare sull'esercizio del potere ablatorio; ha escluso che la riduzione della superficie assegnata o la sospensione interna delle procedure potessero escludere la responsabilità verso il proprietario. Ha infine dichiarato inammissibili o infondati i motivi sulla quantificazione del danno, rilevando la genericità delle censure e confermando il criterio del valore venale della piena proprietà, da determinare secondo l'effettiva potenzialità edificatoria del suolo, senza riversare sui privati i costi conseguenti all'illecito della pubblica amministrazione.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza.
richiamati in tema di prova della qualità di erede e riparto dell'onere probatorio.
richiamati a sostegno delle censure sulla legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire.
richiamati nella doglianza sulla consulenza tecnica d'ufficio e sull'utilizzo di documenti irrituali.
artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.
richiamati nella censura relativa alla consulenza tecnica d'ufficio.
richiamati per lamentare omissione di pronuncia e vizi della motivazione.
richiamato in relazione all'obbligo motivazionale della sentenza.
richiamati per fondare e contestare la responsabilità aquiliana e solidale dei convenuti.
ritenuto non applicabile alla fattispecie, secondo la Corte territoriale.
considerato norma applicabile all'occupazione appropriativa collegata all'edilizia residenziale pubblica.
art. 5-bis, comma 3, d.l. 333/1992
richiamato per i criteri di stima dei suoli edificabili ai fini del risarcimento.
richiamato dalla parte ricorrente nella doglianza sulla quantificazione del danno.
richiamato in tema di edilizia economica e popolare e valutazione dei suoli.
individuato come base della delega alla cooperativa per la realizzazione degli alloggi e per l'espletamento delle procedure espropriative.
art. 3 Cost. / sentenza Corte cost. n. 486/1991
la pronuncia costituzionale è considerata il momento da cui l'azione risarcitoria diviene esperibile anche nell'ipotesi di occupazione senza decreto di esproprio, con conseguente decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- Nella controversia risarcitoria per occupazione appropriativa, la legittimazione ad agire del chiamato all'eredità può risultare dall'esercizio stesso dell'azione e da un comportamento processuale incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità, quando il rapporto di filiazione non sia contestato.
- La prova della qualità di erede o della titolarità del diritto non richiede necessariamente formalismi rigorosi quando la domanda mira al risarcimento del danno subito dal proprietario del bene, potendo il giudice fondare il convincimento su elementi documentali e presuntivi idonei a evitare un pagamento al soggetto sbagliato.
- Chi deduce in cassazione la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per uso di documenti irritualmente prodotti deve indicare specificamente quali documenti siano stati indebitamente acquisiti e quali valutazioni del consulente ne siano derivate; in difetto, la censura è inammissibile.
- In materia di occupazione appropriativa, risponde dell'illecito l'ente che ha materialmente approntato l'apprensione e la trasformazione del bene, ma può concorrere la responsabilità dell'ente delegante, quando quest'ultimo conservi poteri di controllo e di impulso sull'operazione ablativa.
- La responsabilità dell'ente delegante non è esclusa dalla circostanza che il soggetto delegato abbia ricevuto solo una porzione dell'area o che vi siano stati accordi interni di sospensione della procedura, se verso il proprietario il bene sia stato comunque illegittimamente occupato e non regolarizzato.
- Nelle azioni risarcitorie da perdita della proprietà per occupazione illegittima, la prescrizione decorre dal momento della trasformazione irreversibile del fondo o, comunque, dal momento in cui l'azione risarcitoria diviene giuridicamente esperibile; non può essere ancorata in modo apodittico all'inizio dei lavori.
- La liquidazione del danno da perdita della piena proprietà deve essere commisurata al valore venale del bene e alla sua effettiva potenzialità edificatoria, non al solo valore del diritto di superficie o a criteri interni tra ente pubblico e soggetto delegato.
- Le difficoltà generate da vicende amministrative o da sequestri disposti in un diverso procedimento non escludono di per sé la responsabilità per l'illecita occupazione, se poi l'immobile è rimasto nella disponibilità dell'occupante senza decreto di esproprio e senza regolarizzazione della situazione.
- In cassazione le censure sulla quantificazione del danno e sul recepimento delle conclusioni del consulente devono essere specifiche e autosufficienti; la mera riproposizione di contestazioni di merito senza trascrivere i passaggi rilevanti della relazione peritale è inammissibile.
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