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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26863/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia formalizzato con un "Mandato di agenzia" del 3 gennaio 2007. L'agente aveva chiesto la condanna della società al pagamento di differenze provvigionali maturate sui resi di merce effettuati dai clienti per ritardo nella consegna o inidoneità della merce venduta, oltre all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto solo una parte delle provvigioni, liquidando euro 9.389,54 sulla base di CTU e detraendo euro 3.000 già corrisposti come una tantum per la risoluzione del rapporto, ma aveva negato l'applicazione dell'art. 1751 c.c. ritenendo prevalente la disciplina pattizia più favorevole all'agente. Nel ricorso principale l'agente deduceva: 1) violazione dell'art. 1229 c.c. per mancata declaratoria di nullità della clausola contrattuale che, a suo dire, esonerava la mandante da responsabilità per mancata evasione degli ordini o per resi di merce; 2) violazione dell'art. 1751 c.c. per avere i giudici di merito ritenuto prevalente la clausola contrattuale rispetto alla disciplina legale dell'indennità di fine rapporto. La società, con ricorso incidentale, deduceva: 1) violazione della clausola contrattuale interpretata dalla Corte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per l'erroneo riparto dell'onere della prova; 3) violazione dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 15 del mandato, con omesso esame di un fatto decisivo e pretesa mancata pronuncia sull'eccezione di decadenza; 4) erronea quantificazione del dovuto; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese anziché la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché introduceva per la prima volta in cassazione la censura di nullità ex art. 1229 c.c., mentre nei gradi di merito era stata dedotta soltanto la vessatorietà ex art. 1341 c.c.; ha ritenuto inoltre che l'interpretazione della clausola contrattuale compiuta dalla Corte d'appello fosse un accertamento di merito insindacabile, non essendo stata violata alcuna regola legale di ermeneutica. Il secondo motivo del ricorso principale è stato parimenti disatteso, perché la diversa lettura della clausola n. 22 del mandato e della disciplina dell'art. 1751 c.c. si risolveva in una mera contrapposizione di interpretazioni. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, ancora una volta, investiva l'interpretazione di una clausola contrattuale sotto forma di violazione di legge; il secondo è stato ritenuto infondato perché l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, ipotesi non ricorrente; il terzo è stato dichiarato inammissibile per formulazione promiscua e mancanza di specifica riproduzione degli atti e dell'eccezione di decadenza; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e del quantum; il quinto è stato rigettato poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1229 c.c.

    non può essere introdotta per la prima volta in cassazione una censura di nullità della clausola se nei gradi di merito era stata dedotta solo la sua vessatorietà

  • art. 1341 c.c.

    richiamato come base della precedente doglianza svolta in appello sulla vessatorietà della clausola contrattuale

  • art. 1751 c.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile in senso prevalente rispetto alla disciplina pattizia favorevole all'agente, secondo un apprezzamento di merito non sindacabile

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la clausola contrattuale va interpretata secondo i criteri legali di ermeneutica; l'interpretazione del giudice di merito è censurabile solo per violazione di tali regole

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene posto a carico di una parte diversa da quella onerata secondo le regole legali

  • art. 1832 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in relazione a una pretesa decadenza e a un asserito omesso esame

  • art. 15 del Mandato di Agenzia

    richiamato dalla parte resistente come fonte dell'eccezione di decadenza e nel contestare l'interpretazione del rapporto contrattuale

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue il principio della soccombenza e non può colpire la parte totalmente vittoriosa

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia presuppone una domanda o eccezione ritualmente e inequivocabilmente formulata e specificamente riprodotta nel ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 5; comma 3

    usato per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali; non può essere utilizzato in modo promiscuo per ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 366 c.p.c.

    i requisiti di specificità e di autosufficienza devono essere assolti nel ricorso, con riproduzione o puntuale indicazione degli atti e documenti richiamati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La deduzione di nullità di una clausola contrattuale in cassazione è inammissibile se nei gradi di merito è stata prospettata una diversa censura, perché si introduce un tema nuovo non esaminato dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del contratto è accertamento di merito sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è consentito sostituire alla lettura del giudice una diversa interpretazione ritenuta più favorevole dalla parte.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la legge; non basta contestare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se formulato in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge, vizi motivazionali e critiche alla ricostruzione fattuale, senza consentire la chiara sussunzione della censura.
  • La doglianza di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con trascrizione o puntuale localizzazione degli atti in cui è stata formulata; in mancanza il motivo è inammissibile.
  • Le censure che mirano, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o di vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in cassazione.
  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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