Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Il titolare di una impresa di management musicale ha agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di un contratto di segreteria artistica stipulato anni prima con l'orchestra resistente. Secondo la sua ricostruzione, egli avrebbe procurato occasioni professionali e promosso numerosi concerti tra il 1995 e il 2006 senza ricevere il compenso pattuito, quantificato in una percentuale sui cachet dell'orchestra, e aveva quindi chiesto il pagamento di una determinata somma. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta per difetto di prova dei fatti costitutivi: non era stato dimostrato né che gli eventi fossero stati promossi grazie alla sua attività, né che l'orchestra avesse effettivamente percepito i compensi, né che vi fosse un rapporto di esclusiva. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 183 c.p.c. e 342 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto rinunciate le istanze istruttorie non richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, e lamentando la mancata ammissione di ordine di esibizione delle scritture contabili e di CTU; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., per non avere riconosciuto il compenso anche in relazione a dieci spettacoli che sarebbero stati non contestati tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il primo motivo non investiva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso in radice la prova del fatto costitutivo della pretesa, rendendo non decisiva ogni questione sulle prove richieste. Inoltre ha ritenuto corretta la statuizione della corte territoriale sulla decadenza dalle istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, secondo giurisprudenza consolidata, e ha confermato che ordine di esibizione e CTU non possono essere disposti in assenza di allegazioni e di un minimo supporto probatorio, poiché altrimenti avrebbero natura esplorativa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura sull'inadempimento era priva di decisività, perché presupponeva la dimostrazione dell'esistenza stessa del contratto e delle obbligazioni dedotte, prova che era mancata; non è quindi possibile invocare l'art. 1218 c.c. senza aver prima provato il rapporto obbligatorio di base. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; in mancanza di tale prova, le censure sulle prove istruttorie non possono scalfire la decisione.
Le istanze istruttorie devono essere ritualmente mantenute e riproposte; in difetto, possono intendersi rinunciate secondo la prassi processuale richiamata dalla Corte.
La censura in appello deve essere specifica, ma nel caso concreto il profilo processuale non muta l'esito perché la prova del fatto costitutivo mancava comunque.
La responsabilità per inadempimento presuppone l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio e delle obbligazioni dedotte; senza prova del contratto e del suo contenuto, la domanda non può essere accolta.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
È stato invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Chi agisce per il pagamento di compensi o provvigioni deve provare non solo l'esistenza del contratto, ma anche i fatti costitutivi della specifica pretesa, inclusa la riconducibilità delle attività svolte alle obbligazioni dedotte.
- La doglianza sulle prove istruttorie è irrilevante se la sentenza di merito si fonda sul difetto originario di prova del fatto costitutivo del diritto: in tal caso, l'eventuale ammissione delle prove richieste non sarebbe decisiva.
- Le istanze istruttorie devono essere riproposte in modo rituale alla precisazione delle conclusioni; il semplice richiamo generico agli atti precedenti può non evitare la decadenza.
- Ordine di esibizione e consulenza tecnica d'ufficio non possono essere usati come strumenti esplorativi: presuppongono allegazioni sufficienti e un minimo di prova già offerta dalla parte.
- La censura per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. è inammissibile o infondata se non è prima dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio e delle relative prestazioni dovute.
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