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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31663/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dalla società concedente in leasing per ottenere la rivendica o, in subordine, la restituzione di un immobile sito in Montagnareale, acquistato nel 2009 e contestualmente concesso in locazione finanziaria alla società poi fallita, che aveva partecipato all’atto di acquisto. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il diniego del giudice delegato, ritenendo: a) che non fosse provata una proprietà acquistata a titolo originario, quindi mancasse la prova piena richiesta per la rivendica; b) che, anche qualificando la domanda come restitutoria, mancasse un titolo con data certa opponibile alla massa ex art. 2704 c.c.; c) che il contratto di leasing fosse ancora sospeso ai sensi degli artt. 72 e 72 quater l.fall., non essendo stata provata la messa in mora del curatore per ottenere scioglimento o subentro. La ricorrente ha impugnato con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 948 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la propria proprietà non era in discussione e che il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita omettendo di considerare la documentazione prodotta e la natura restitutoria della domanda; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., contestando che il contratto di leasing fosse privo di data certa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente una ratio decidendi del tribunale rimasta non censurata: la domanda restitutoria era comunque infondata perché, al momento della proposizione, il contratto di leasing era sospeso ai sensi degli artt. 72 e 72 quater l.fall., non essendo stata provata la messa in mora del curatore per provocarne la scelta tra scioglimento e subentro. Poiché, in presenza di più rationes autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, la Corte ha confermato la statuizione di rigetto. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo o ai provvedimenti del giudice delegato richiamata nel giudizio di merito

  • art. 948 c.c.

    richiamato come norma sulla rivendicazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione; la censura non supera la ratio autonoma non impugnata

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al denunciato vizio di ultrapetizione

  • art. 2700 c.c.

    invocato per contestare la mancanza di data certa, ma la censura non è decisiva rispetto alla ratio non impugnata

  • art. 2704 c.c.

    norma richiamata dal tribunale per escludere l’opponibilità alla massa dei documenti privi di data certa

  • artt. 72 e 72 quater l.fall.

    il contratto di leasing, in caso di fallimento dell’utilizzatore, resta sospeso fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; solo dopo lo scioglimento matura il diritto del concedente alla restituzione del bene

  • art. 72 quater, comma 2, l.fall.

    "in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene …"

    la restituzione del bene presuppone lo scioglimento del contratto da parte del curatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    testo normativo sul contributo unificato e sul suo eventuale raddoppio

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione, per difetto di interesse all’impugnazione.
  • Nel rapporto di locazione finanziaria, a seguito del fallimento dell’utilizzatore il contratto rimane sospeso sino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; il concedente può pretendere la restituzione del bene solo dopo lo scioglimento del contratto.
  • La domanda di restituzione del bene in leasing presuppone la prova del fatto costitutivo dell’obbligo restitutorio, e cioè l’intervenuto scioglimento del rapporto o comunque la dimostrazione del presupposto che rende esigibile la restituzione.
  • La censura di ultrapetizione o di erronea qualificazione della domanda non supera l’inammissibilità del ricorso quando resta intatta una autonoma ratio di rigetto non specificamente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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