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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20284/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in quanto: (1) contesta la sussistenza dei gravissimi indizi di colpevolezza per cessioni di cocaina (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990), ritenendo che gli elementi a carico (intercettazioni, perquisizione con rinvenimento marginale, dichiarazioni di acquirenti e testimoni, convivenza con il marito) siano privi di valore decisivo e che non siano stati adeguatamente considerati elementi a favore quali le dichiarazioni liberatorie rese dal marito; (2) contesta la mancata qualificazione dei fatti come di lieve entità (art. 73, comma 5), argomentando che le cessioni erano di modesto quantitativo, l'organizzazione era rudimentale, e il ruolo della ricorrente era subordinato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Confermata l'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Ilenia Selvi. Il rigetto si fonda sulla valutazione complessiva degli elementi investigativi (dichiarazioni di più acquirenti, utilizzo continuativo di un'utenza dedicata, ripetuti accessi della ricorrente nell'abitazione dove l'utenza risultava attiva, modalità organizzative del gruppo) che costituiscono gravi indizi di colpevolezza e motivano la necessità della misura per il pericolo di reiterazione. Anche la doglianza sulla lieve entità è respinta: la Corte ritiene che l'attività del gruppo fosse organizzata e redditizia, con disponibilità stabile di stupefacenti, e che il contributo della ricorrente non fosse marginale. Conseguentemente il ricorso viene respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Uso come riferimento per la partecipazione al reato (concorso di persone nel reato); la ricorrente è ritenuta concorrente nelle cessioni di stupefacenti

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce le cessioni di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a più episodi di cessione contestati

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata dalla ricorrente per chiedere la qualificazione dei fatti come di lieve entità; la Corte ha ritenuto che i profili organizzativi e la continuità dell'attività escludessero l'applicabilità della deroga per lieve entità

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione all'aggravante contestata per tre cessioni; la Corte ha considerato l'aggravante nell'ambito della valutazione complessiva della gravità indiziaria

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Citata nel confronto dottrinale/giurisprudenziale: la Corte osserva che la previsione di associazione per delinquere di lieve entità non rende automatico il riconoscimento della lieve entità nei singoli casi, se emerge un'attività organizzata e continuativa

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i vizi di motivazione e la deduzione di violazione di legge in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure di vizio di motivazione mosse dalla ricorrente

Massime di principio

  • Per la conferma di misure cautelari il giudice valuta il complesso degli elementi indiziari: singoli elementi deboli possono risultare decisivi se convergenti e corroborati l'uno dall'altro
  • La convivenza, la ripetuta presenza nell'abitazione dov'è attiva un'utenza dedita allo spaccio e l'intermediazione nell'uso di quella utenza possono costituire elementi significativi di partecipazione all'attività di spaccio
  • Quantitativi modesti per singola cessione non escludono la rilevanza penale né la configurazione di un'attività organizzata quando emergono elementi di continuità, ripetitività, rete di acquirenti fidelizzati e modalità operative professionali
  • Le dichiarazioni favorevoli di un coindagato non annullano automaticamente gli indizi a carico se non contestualizzate con elementi concreti che neutralizzino la portata probatoria del materiale raccolto
  • Per affermare la 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 è necessario valutare il disvalore complessivo dell'attività, non solo i singoli quantitativi ceduti; l'organizzazione e la capacità di reperimento prevalgono nella valutazione
  • In sede di impugnazione cautelare occorre indicare con specificità quale elemento probatorio il giudice non avrebbe valutato o avrebbe travisato: censure generiche sulla mancata considerazione di elementi favorevoli sono meno persuasive

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