Cassazione Penale, Sentenza n. 41885/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Due motivi: 1) violazione di legge (art. 47 Ord. pen.), perché il Tribunale avrebbe fondato il diniego sull'assenza di una "revisione critica" del condannato, elemento ritenuto dal ricorrente non previsto dalla normativa; 2) vizio di motivazione, omessa o contraddittoria valutazione degli elementi positivi (buona condotta penitenziaria, risalenza dei fatti, risarcimento del danno, idoneità del contesto familiare e lavorativo e disponibilità a un percorso di rielaborazione critica indicata dall'U.E.P.E.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: a) ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'affidamento in prova richiede che l'opera rieducativa abbia già prodotto progressi tali da giustificare un giudizio prognostico favorevole, quindi sia stata almeno avviata una revisione critica delle condotte deviate; b) ha osservato che il giudice non è vincolato dalle valutazioni di idoneità dell'U.E.P.E. ma deve considerarne le informazioni alla luce delle esigenze rieducative e del rischio di pericolosità, e che il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione alla luce della gravità, durata e intensità delle condotte persecutorie, del contegno processuale e relazionale del ricorrente, delle segnalazioni e denunce pregresse e dei provvedimenti civili (es. negazione incontri con le figlie). Conseguentemente è stato confermato il diniego dell'affidamento e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Richiamata dal ricorrente; la Corte interpreta che l'affidamento in prova richiede comunque che sia stata avviata una revisione critica delle condotte e che sussistano progressi rieducativi tali da giustificare una prognosi favorevole
Norma che disciplina il delitto di atti persecutori; la gravità e le modalità della condotta punita ai sensi di questa norma sono state valorizzate dalla Corte per valutare il disvalore e il rischio di recidiva, influenzando negativamente la concessione delle misure alternative
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Principi giurisprudenziali citati (decisioni di Cassazione)
Riferimenti a pronunce consolidate sulla necessità di una revisione critica e sulla non vincolatività delle relazioni dell'U.E.P.E.
La Corte ha applicato principi consolidati: l'affidamento in prova richiede l'avvio della revisione critica; il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità degli organi osservativi ma deve valutare le informazioni in relazione alla pericolosità e agli scopi rieducativi; è legittimo richiedere un ulteriore periodo di osservazione anche quando emergono elementi positivi
Massime di principio
- L'affidamento in prova ai servizi sociali richiede che sia almeno avviata una revisione critica delle condotte deviate; la mera dichiarata disponibilità non è sufficiente
- Il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dall'U.E.P.E., ma deve comunque considerare le informazioni rese parametrandole alle esigenze rieducative e al profilo di pericolosità
- Gravità, durata e intensità della condotta criminosa pesano fortemente nella valutazione della concessione delle misure alternative e possono giustificare il rigetto anche in presenza di elementi positivi
- Comportamenti processuali sleali, aggressività verso operatori e segnalazioni/denunce reiterate sono indicatori rilevanti di rischio di recidiva
- Provvedimenti civili che limitano i rapporti con i familiari (es. negazione incontri) e la mancata adesione a cure o colloqui psicologici raccomandati costituiscono elementi negativi nella valutazione
- È legittimo che il tribunale di sorveglianza richieda un ulteriore periodo di osservazione e l'espletamento di esperimenti premiali prima di concedere benefici detentivi, anche se emergono elementi positivi nella condotta del detenuto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41869/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41836/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41839/2025 del 31/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →