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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36484/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta da un debitore nei confronti di più creditori bancari, fondata su una ricognizione notarile di debito del 7 agosto 1996 relativa a posizioni debitorie maturate nei rapporti intrattenuti con ciascun istituto. Il debitore sosteneva che i saldi azionati in esecuzione derivassero da interessi ultralegali e anatocistici illegittimamente applicati, richiamando una consulenza tecnica espletata in un precedente giudizio di opposizione all'esecuzione, conclusosi con cessazione della materia del contendere, dalla quale sarebbe emersa l'illiceità di tali interessi. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova, poiché, una volta dimostrata l'invalidità del rapporto fondamentale tramite la CTU già acquisita, non avrebbe potuto gravare sull'opponente l'ulteriore prova del minor credito dei singoli procedenti; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione contraddittoria e illogica nella parte in cui aveva negato rilevanza alla CTU e alla mancata produzione degli estratti conto; 3) violazione della disciplina sulle spese, assumendo che la liquidazione dovesse essere effettuata sul valore del singolo credito azionato da ciascun creditore e non sulla somma complessiva di tutti i crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui la ricognizione di debito dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, ma perde efficacia solo se l'invalidità del rapporto sia provata giudizialmente nel processo in corso; ha inoltre ritenuto legittimo escludere la decisività della CTU svolta in altro giudizio non ritualmente supportata dalla documentazione contabile necessaria al contraddittorio. È stato invece accolto il terzo motivo, perché la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione doveva essere parametrata al valore del singolo credito per cui ciascun creditore procedeva e non al cumulo di tutti i crediti; la sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per la rideterminazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come parametro sulla valutazione delle prove e sulla dedotta violazione dell'onere probatorio, ma la censura è respinta sul punto sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere l'erronea inversione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la ricognizione di debito comporta relevatio ab onere probandi per il creditore, salvo prova giudiziale dell'invalidità del rapporto fondamentale.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per lamentare vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata coerente e non illogica.

  • art. 103 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, nel litisconsorzio facoltativo, il cumulo soggettivo non comporta automaticamente cumulo delle domande ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 104 c.p.c.

    È evocato in contrapposizione all'art. 103 c.p.c. per distinguere il cumulo oggettivo, che non ricorre nel caso esaminato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel motivo sulle spese, ma la doglianza viene accolta sulla base dei criteri di valore della causa e dei parametri forensi.

  • d.m. 10 luglio 2012, n. 140

    È richiamato nel motivo sulle spese, come parametro di liquidazione.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato; la Corte afferma che nelle opposizioni esecutive il valore della causa, rilevante ai fini della liquidazione, va determinato in base al credito per cui si procede.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito ha efficacia confermativa di un rapporto fondamentale già esistente e determina la relevatio ab onere probandi a favore del destinatario, ma non costituisce autonoma fonte di obbligazione: la sua efficacia cade se nel giudizio è provata l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante.
  • La prova dell'invalidità del rapporto fondamentale deve emergere giudizialmente nel processo in cui si contesta il titolo o l'azione esecutiva; non è sufficiente il mero richiamo a risultanze di un diverso giudizio se la relativa documentazione non è ritualmente acquisita e sottoposta al contraddittorio delle parti.
  • Il giudice di merito può utilizzare accertamenti tecnici o prove formate in altri giudizi, ma solo se il materiale probatorio sia legittimamente acquisito al processo, così da garantire il contraddittorio e la valutazione critica delle parti.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la liquidazione delle spese va parametrata al valore del credito azionato; se i crediti posti in esecuzione sono più d'uno e le domande restano autonome, non è corretto cumulare i valori ai fini della liquidazione delle spese.
  • Nel cumulo soggettivo ex art. 103 c.p.c. ciascuna domanda conserva la propria autonomia, sicché il regolamento delle spese deve tener conto del singolo valore della pretesa fatta valere da ciascun creditore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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