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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17574/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva tre censure principali: (1) violazione di norme processuali (art. 178, comma 1, lett. c) e art. 601 c.p.p.) per nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, eseguita senza rispetto dei termini; (2) vizio della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva circa la rimozione di materiali dal terreno occupato, con conseguente errore nella determinazione del termine di prescrizione dei reati; (3) vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Sono stati anche depositati motivi aggiunti il 13 gennaio 2023.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata, con motivazione redatta contestualmente, è stata notificata al difensore tramite PEC il 1° febbraio 2022; il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. A) c.p.p. è quindi scaduto il 16 febbraio 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 22 febbraio 2022. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la Corte Cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 632 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato; presente nell'atto come fattispecie oggetto del processo

  • art. 633 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato; presente nell'atto come fattispecie oggetto del processo

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Riferita alle modalità di notifica degli atti: il ricorrente sosteneva la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per mancato rispetto dei termini

  • art. 601 c.p.p.

    Invocata in relazione alla validità/formalità della notificazione del provvedimento impugnato

  • art. 585, comma 1, lett. A) c.p.p.

    Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione (15 giorni dalla comunicazione della decisione se non richiesta trattazione orale); la Corte ha interpretato e applicato tale termine computandolo dalla comunicazione via PEC del 1° febbraio 2022

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma emergenziale richiamata per le forme di esame del ricorso in relazione alle disposizioni transitorie e procedurali durante il periodo considerato

  • art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)

    Norma applicativa collegata alle disposizioni procedurali eccezionali; citata per giustificare la modalità d'esame del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente a versare una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipenda da colpa o responsabilità del ricorrente; così applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata in relazione ai criteri per la valutazione dei profili di colpa che giustificano la condanna ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione (art. 585 c.p.p.) è perentorio: se la motivazione è redatta contestualmente e la decisione è comunicata, il termine di 15 giorni decorre dalla comunicazione e il suo mancato rispetto determina inammissibilità.
  • La notificazione via PEC al difensore vale come comunicazione ai fini del decorso del termine e fissa il dies a quo per il calcolo dei termini processuali.
  • Le questioni sostanziali o di merito (vizi di motivazione, mancata acquisizione di prova) non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali preliminari come il difetto di tempestività.
  • Le censure sulla validità della notificazione (nullità) devono essere tempestive e non sono automaticamente idonee a sospendere o sospensivamente correggere i termini; l'eccezione non salva il ricorso presentato oltre il termine previsto, salvo che sia dimostrabile che la comunicazione non è mai avvenuta.
  • In caso di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente, il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante curare la tempestività e la forma degli atti processuali.
  • Il deposito di motivi aggiunti non giustifica né ricostituisce la tempestività del ricorso principale se questi è già tardivo.

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