Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14320/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato tardiva l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta contro un decreto di liquidazione dei compensi in favore di un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In fatto, il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata la data di conoscenza del decreto da parte dell'ufficio requirente e, quindi, aveva posto a carico dell'opponente l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione. La Procura ha censurato la decisione deducendo, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe errato nel considerare tardiva l'opposizione nonostante la mancanza di prova sulla data di conoscenza e nonostante un'attestazione interna da cui risultava l'assenza di comunicazioni telematiche o cartacee. La Corte ha però rilevato, in via assorbente, che il decreto era stato emesso il 1 giugno 2018 e l'opposizione era stata proposta solo il 1 ottobre 2020, dunque oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

Il ricorso è stato respinto sul piano sostanziale quanto alla pretesa impugnazione, ma la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato che applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Non sono state liquidate spese, sia perché il ricorso era proposto dalla Procura della Repubblica, sia perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la qualità di pubblico ministero del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a termini di impugnazione e, secondo la Corte, anche al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    Si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; la proposizione dell'opposizione oltre la sua scadenza comporta tardività e, nel contesto del ricorso, conferma l'inammissibilità della censura contraria alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla tempestività dell'opposizione; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dal rilievo della tardività oggettiva dell'impugnazione.

  • art. 136 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione del fatto relativo alla conoscenza del decreto; la censura non supera il rilievo assorbente della tardività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di pubblico ministero del ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato nei motivi di ricorso per il vizio di omesso esame di fatto decisivo e per violazione di legge.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta, oltre che alle regole speciali, anche al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.; se proposta oltre tale termine è tardiva.
  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione, il ricorso che ne proponga una diversa soluzione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Se l'impugnazione risulta tardiva per decorso del termine lungo, restano assorbite le censure relative alla prova della conoscenza del provvedimento e al riparto dell'onere probatorio sulla tempestività.
  • Nel procedimento di cassazione promosso dal pubblico ministero non si procede al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.