Cassazione Civile, Ordinanza n. 15215/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dal consulente tecnico d'ufficio avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in una causa di lavoro. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato l'opposizione, ritenendo corretto il compenso liquidato sulla base dell'unicità dell'incarico e negando il rimborso delle spese in difetto di nota spese corredata da giustificativi. In cassazione il consulente ha dedotto, con due motivi, che il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare un compenso distinto per ciascuno dei 16 conteggi eseguiti ai fini della ricostruzione dei T.F.R. di altrettanti soggetti e che avrebbe errato nel negare il rimborso delle spese di stampa del elaborato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non ha dimostrato di avere documentato nel giudizio di merito che, nonostante l'unicità dell'incarico, fossero stati necessari accertamenti autonomi e distinti; la sola circostanza che l'incarico riguardasse sedici conteggi di T.F.R. non basta, perché il quesito conferito al consulente imponeva una verifica unitaria sulle posizioni dei vari dipendenti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorrente non ha dedotto di avere prodotto in merito la nota specifica delle spese né i relativi giustificativi. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita e ha dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
definizione in camera di consiglio con proposta del relatore
viene richiamato il procedimento semplificato di definizione camerale, nel quale la proposta del relatore è stata condivisa dal collegio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso
il nuovo importo segue la misura del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
richiamato solo implicitamente nell'affermazione che il ricorrente non ha dimostrato di aver documentato in merito i presupposti per una liquidazione distinta e per il rimborso delle spese
Massime di principio
- In tema di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, quando l'incarico è unitario il compenso va tendenzialmente determinato in modo unitario, anche se l'elaborato riguarda più posizioni o più conteggi, salvo che il consulente dimostri che l'attività abbia richiesto accertamenti autonomi e distinti.
- La mera pluralità dei dati da esaminare o delle posizioni da ricostruire non basta, di per sé, a fondare la liquidazione di compensi separati se il quesito affidato al consulente è unico e impone una verifica complessiva.
- Il rimborso delle spese anticipate dal consulente richiede che siano allegati e prodotti in giudizio la nota specifica delle spese e i relativi giustificativi; in difetto, la domanda di rimborso è inammissibile o comunque non accoglibile.
- Nel giudizio di legittimità le censure che presuppongono circostanze di fatto o documenti prodotti in merito devono essere specificamente supportate dal ricorrente; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La riproduzione in memoria delle stesse censure già formulate nel ricorso, senza apportare elementi nuovi, non consente di superare le ragioni di inammissibilità già rilevate dal collegio.
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