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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27400/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di euro 5.000 proposta da una parte in relazione a una compravendita. La Corte d'appello ha accolto il gravame della controparte e ha rigettato la domanda, ritenendo valorizzabile la quietanza contenuta nell'atto notarile e attribuendo rilievo alla documentazione e alle dichiarazioni rese in giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2700, 2679, 2730, 2732, 2735, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 1218 e 1460 c.c., sostenendo: 1) che la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito fede privilegiata ex art. 2700 c.c. a una dichiarazione di quietanza inserita nell'atto pubblico, pur trattandosi di fatto non attestato dal notaio come avvenuto in sua presenza; 2) che aveva illegittimamente negato valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla controparte in sede di interrogatorio formale, le quali avrebbero smentito il pagamento e, quindi, superato la quietanza; 3) che, in sostanza, aveva addossato al creditore la prova di un fatto negativo, ossia l'inadempimento della controparte, omettendo una corretta valutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi inammissibili. Ha chiarito che la dichiarazione di pagamento contenuta nell'atto pubblico non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha rilevato che la quietanza ha natura confessoria e può essere superata da confessione giudiziale del debitore. Tuttavia, la valutazione circa la natura confessoria o meno delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva un apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la doglianza consentisse un riesame del merito

  • art. 2700 c.c.

    la dichiarazione di quietanza inserita nell'atto pubblico non è coperta da fede privilegiata quanto all'effettivo avvenuto pagamento

  • art. 2679 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi espressa

  • art. 2730 c.c.

    richiamato per sostenere la natura confessoria della quietanza e delle dichiarazioni rese in giudizio

  • art. 2732 c.c.

    richiamato nel motivo in tema di efficacia e revoca della confessione

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel motivo in tema di confessione giudiziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata però ritenuta inammissibile

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo in relazione alle presunzioni, ma non decisivo nella ratio della decisione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di inadempimento contrattuale

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di eccezione di inadempimento

  • art. 2726 c.c.

    la Corte ricorda che limita la prova testimoniale e per presunzioni del pagamento, non la prova per confessione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, posto a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La dichiarazione di pagamento contenuta in un atto pubblico di compravendita non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto all'effettivo avvenuto pagamento.
  • La quietanza ha natura confessoria e può essere superata da una confessione giudiziale del debitore che ammetta di non avere pagato la somma quietanzata.
  • La valutazione se una dichiarazione resa dalla parte integri o meno confessione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo vizi nei limiti del giudizio di legittimità.
  • Quando la censura di violazione di legge mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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