Sentenza n. 201/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. DPF018/42 del 13/07/2023 con la quale Regione Abruzzo ha rilasciato il parere di compatibilità programmatoria alla Centro Medico Salus S.r.l.s. per la realizzazione di una struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale di: cardiologia, dermatologia, fisioterapia, ortopedia, ginecologia, urologia, andrologia, psichiatria, neurologia e medicina dello sport; della nota prot. 34164/23 del 19/04/2023 con la quale la ASL di Pescara ha rilasciato alla Centro Medico Salus S.r.l.s. il proprio parere igienico-sanitario favorevole per la realizzazione di un poliambulatorio per le seguenti specialità: medica, chirurgica, medicina dello sport e professioni sanitarie; del provvedimento n. 106/SUAP/2023 prot. 148083 del 17/07/2023 con il quale il Comune di Pescara ha autorizzato la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione di una struttura sanitaria per prestazioni di: 1. ambulatorio di Specialistica Medica per le seguenti specialità; cardiologia, dermatologia, ortopedia, ginecologia, urologia, psichiatria, neurologia; 2. ambulatorio delle Professioni Sanitarie: fisioterapia; ambulatorio di Medicina dello Sport di I° livello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere regionale di compatibilità programmatoria, parere igienico-sanitario dell'ASL e autorizzazione comunale alla realizzazione di un poliambulatorio comprendente un ambulatorio di fisioterapia
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Regione Abruzzo, l'ASL di Pescara e il Comune di Pescara hanno consentito alla società controinteressata di realizzare un poliambulatorio comprendente anche un ambulatorio per la professione sanitaria di fisioterapia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l.r. Abruzzo n. 32/2007 e della DGR n. 110 del 3 marzo 2023, recante la programmazione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente, l'unico punto erogativo di Medicina Fisica e Riabilitativa FKT previsto per il territorio di Pescara avrebbe dovuto comprendere necessariamente sia la fisioterapia sia la riabilitazione, con una palestra riabilitativa; pertanto, l'autorizzazione alla controinteressata della sola fisioterapia avrebbe illegittimamente esaurito la disponibilità programmata, impedendo l'accoglimento della successiva istanza della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo della ricorrente secondo cui il raggruppamento di Medicina Fisica e Riabilitativa FKT, previsto dalla DGR n. 110/2023, comprenderebbe necessariamente anche l'attività di riabilitazione. Dall'allegato alla deliberazione regionale, e in particolare dalle Tabelle 4 e 5, risulta invece che tale raggruppamento comprende la sola prestazione specialistica ambulatoriale identificata come "9. Fisioterapia", senza includere la riabilitazione. Ne consegue che il parere regionale rilasciato alla controinteressata ha legittimamente inciso sul contingente programmato relativo alla Medicina Fisica e Riabilitativa FKT, esaurendo i punti disponibili per la fisioterapia nel distretto di Pescara. Le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sono state quindi ritenute infondate. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 3 e 4 l.r. Abruzzo n. 32/2007
La ricorrente li ha invocati quali norme disciplinanti il procedimento di autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie; il TAR ha respinto la censura di violazione alla luce della corretta interpretazione della programmazione regionale.
DGR Abruzzo n. 110 del 3 marzo 2023
La deliberazione approva il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024. Il TAR ha interpretato le Tabelle 4 e 5 nel senso che il raggruppamento "Medicina Fisica e Riabilitativa FKT" comprende la sola prestazione di fisioterapia e non anche la riabilitazione.
È stato applicato, tramite il rinvio dell'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese di giudizio in ragione delle peculiarità del caso.
Richiama i criteri per la regolazione delle spese del processo amministrativo, consentendo nel caso concreto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della compatibilità programmatoria di una struttura sanitaria, il contenuto e l'estensione dei raggruppamenti di prestazioni devono essere ricavati dagli atti regionali di programmazione e dai relativi allegati, senza estenderli a prestazioni ulteriori non espressamente ricomprese.
- Quando l'atto regionale di fabbisogno individua il raggruppamento "Medicina Fisica e Riabilitativa FKT" come comprendente la sola prestazione specialistica ambulatoriale di fisioterapia, l'autorizzazione di un punto erogativo per la fisioterapia incide sul relativo contingente programmato anche se non comprende l'attività di riabilitazione.
- La pretesa di un operatore concorrente non può fondarsi sull'assunto che fisioterapia e riabilitazione costituiscano necessariamente un servizio integrato, se tale integrazione non risulta dalla disciplina regionale di programmazione applicabile.
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