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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03957/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione commerciale contenente una clausola, qualificata dal giudice di merito come posta a garanzia del corretto pagamento dei canoni, che prevedeva la corresponsione anticipata di una somma pari a tre mensilità. Il locatore otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme collegate a tale previsione; il conduttore proponeva opposizione, rigettata sia in primo grado sia in appello. In cassazione il conduttore lamentava violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la clausola andasse interpretata come deposito cauzionale destinato anche a garantire danni da restituzione dell’immobile, con la conseguenza che, avvenuta la riconsegna senza contestazioni, il locatore non avrebbe più avuto interesse a far valere il credito monitorio. Deduceva inoltre che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l’onere di provare l’avvenuto pagamento/estinzione delle obbligazioni garantite, mentre tale onere avrebbe dovuto gravare sul creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non indicassero in modo specifico quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dalla corte d’appello, ma si risolvessero in una richiesta di nuova interpretazione della clausola contrattuale, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza del riparto dell’onere probatorio: accertata la fonte dell’obbligazione e la sua scadenza, incombe sul debitore provare l’estinzione del debito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’intimato non ha svolto difese. È stato anche dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro di interpretazione del contratto; la sua violazione non può essere dedotta in modo generico ma richiede la specifica indicazione del modo in cui il giudice si sia discostato dai canoni legali.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come ulteriore canone ermeneutico; la doglianza era inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del significato della clausola, non a evidenziare una concreta violazione del canone.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione dei canoni legali di ermeneutica è censurabile solo se dedotta in modo specifico; non è consentito trasformare la censura in una mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L’interpretazione degli atti negoziali è censurabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale; non è ammessa una nuova valutazione del contenuto negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta provata dal creditore la fonte dell’obbligazione e la sua scadenza, grava sul debitore che resista all’azione di adempimento l’onere di provare l’estinzione del debito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o nei ristretti limiti del vizio motivazionale; non è consentita una mera proposta interpretativa alternativa.
  • Chi deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. deve indicare puntualmente in quale passaggio il giudice di merito abbia disatteso la comune intenzione delle parti o attribuito alle parole un significato non consentito dal testo.
  • In un’azione di adempimento, una volta provate dal creditore la fonte del rapporto obbligatorio e la scadenza della prestazione, spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo dell’obbligazione.
  • La contestazione sull’interpretazione di una clausola contrattuale non può essere veicolata come censura di violazione di legge se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale e delle risultanze di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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