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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05669/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: si contestava la motivazione ritenuta contraddittoria circa il ruolo nell'associazione mafiosa (promotore vs. gregario) e si chiedeva di escludere il pericolo di recidiva, sostenendo l'irrilevanza del cosiddetto "tempo silente" (circa 4 anni), il trasferimento ad Avola, l'avvio di un'attività lavorativa lecita e l'arresto di altri componenti del sodalizio; in subordine si chiedevano gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna ad Avola.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato, in quanto la presunta contraddizione è ricondotta a un "lapsus calami" e non incide sulla decisione; l'art. 275, comma 3, c.p.p. si applica indipendentemente dal ruolo apicale o meno. Secondo motivo: inammissibile perché il ricorso pretende una rivalutazione di merito (fatti e prove); la Corte ribadisce che, nei reati di associazione mafiosa "storica", il decorso del tempo da solo non supera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., che può essere neutralizzata solo da elementi oggettivi e concreti quali il recesso effettivo dell'indagato o la definitiva cessazione dell'attività dell'associazione. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto inidonei il trasferimento, l'attività lavorativa e l'arresto degli altri affiliati a dimostrare la cessazione del pericolo. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); aumento della cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari

    Per i gravi indizi in ordine al delitto di cui all'art. 416bis, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la presunzione è speciale e prevale sulla norma generale (art. 274 c.p.p.). Può essere superata solo mediante elementi oggettivi e concreti (es. recesso dell'indagato o cessazione dell'associazione), non dal solo decorso del tempo.

  • art. 416bis cod. pen.

    Definisce il reato di associazione mafiosa; nel caso concreto è il delitto centrale che giustifica l'applicazione della presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari e sulla valutazione delle esigenze cautelari: la Corte precisa che la disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è prevalente rispetto a questa norma generale nel caso di associazioni mafiose.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso alla necessità strettamente necessaria alla decisione; la Corte osserva che il ricorso è stato redatto nei limiti di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili e la possibilità di sanzioni pecuniarie; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ordina gli adempimenti per la esecuzione della sentenza.

  • legge 895/67 (artt. 2, 4 e 7) e legge 110/75 (art. 23)

    Norme richiamate tra le imputazioni relative ai reati connessi all'illecita detenzione e porto di armi: citate come capi di imputazione contestati all'indagato.

Massime di principio

  • Nell'ipotesi di reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, c.p.p. crea una presunzione relativa a favore della custodia in carcere che non può essere superata dal solo decorso del tempo; è necessario produrre elementi oggettivi e concreti (es. recesso manifesto e definitivo dall'associazione o cessazione dell'attività del sodalizio).
  • Il ruolo apicale o gregario del soggetto nell'associazione non altera l'applicabilità della presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; la misura può essere disposta anche per semplici partecipi quando sussistono gravi indizi per 416bis.
  • Il trasferimento di residenza, l'avvio di una attività lecita o il tempo trascorso sono elementi valutabili ma, da soli, risultano spesso insufficienti a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari in caso di mafie storiche; devono essere accompagnati da elementi concreti di distacco (es. prova di recesso, collaborazione, inattività del sodalizio).
  • Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inadeguati se la dimora è territorialmente contigua all'area di operatività del clan e se la natura dei reati indica persistenza del pericolo; la valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se ben motivata.
  • In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di merito: il ricorso deve segnalare errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche; semplici lapsus della motivazione non determinano l'annullamento se la decisione è sostanzialmente coerente.

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