Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24614/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito/opposizione dell'ente previdenziale alla decorrenza immediata di una pensione di vecchiaia anticipata richiesta da un soggetto con invalidità almeno pari all'80%. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione dalla domanda amministrativa e aveva escluso l'applicazione del differimento temporale ('finestre') previsto dalla normativa sopravvenuta, ritenendo che tale disciplina non si estendesse, in mancanza di espresso richiamo, alle pensioni di vecchiaia anticipate per invalidi. L'ente ricorrente denuncia in cassazione violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, sostenendo che il differimento ha portata generale, salvo deroghe tassative, e che non esiste un'esclusione per la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il differimento di dodici mesi introdotto dall'art. 12 del D.L. n. 78/2010 opera in via generale anche per i titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, non essendo tale fattispecie compresa tra le deroghe tipizzate. Ha inoltre escluso che la successiva disciplina dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 incida su tale conclusione. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, per nuovo esame della domanda conformemente ai principi di diritto enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    Ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, salvo deroghe tassative; disciplina il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestre).

  • art. 1, comma 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Attribuisce agli invalidi in misura non inferiore all'80% il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia, ma non esclude l'applicazione del successivo meccanismo di differimento della decorrenza.

  • art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    L'eliminazione della disciplina delle decorrenze dal 1° gennaio 2012 non incide sui trattamenti di vecchiaia anticipata per invalidità già ricompresi nel meccanismo delle finestre mobili; le innovazioni riguardano solo i requisiti ridefiniti dai commi successivi.

  • art. 375 c.p.c., comma 2

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il procedimento camerale in cassazione.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato per sottolineare il bilanciamento con il vincolo delle risorse disponibili nella disciplina previdenziale.

  • art. 3 Cost.

    Esclusa la manifesta irragionevolezza della disciplina interpretata nel senso dell'applicazione generale del differimento.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato quale parametro dei diritti previdenziali, non inciso dal bilanciamento operato dal legislatore.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto da una norma di contenuto generale si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia ricompresi nel suo ambito, salvo che il legislatore preveda espressamente deroghe tassative.
  • La previsione che consente a taluni assicurati di accedere anticipatamente alla pensione rispetto all'età ordinaria incide sul solo momento del maturare del diritto, non escludendo di per sé l'operatività di successivi meccanismi generali di slittamento della decorrenza della prestazione.
  • In presenza di una disciplina volta al contenimento della spesa previdenziale, l'interpretazione deve privilegiare la lettura letterale e sistematica più ampia, ove compatibile con il testo normativo e con le deroghe espressamente previste.
  • Le innovazioni legislative che ridisegnano la disciplina delle decorrenze non si estendono automaticamente a fattispecie non menzionate, specie quando la norma sopravvenuta interviene su categorie diverse da quella oggetto del giudizio.
  • La verifica della legittimità costituzionale della disciplina previdenziale richiede di considerare il bilanciamento tra tutela dell'assicurato, sostenibilità finanziaria del sistema e limiti di ragionevolezza, senza che la tutela anticipata comporti necessariamente immunità dal differimento della prestazione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.