Cassazione Civile, Ordinanza n. 07786/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente di religione cattolica che aveva lavorato per anni nella scuola pubblica con una successione di contratti a termine. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del termine apposto ai contratti e, in via principale, a ottenere la conversione del rapporto in tempo indeterminato; in subordine, era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidato in 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003 e della clausola 5 dell’Accordo Quadro, sostenendo la peculiarità del sistema di assunzione dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del personale. La resistente ha contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse coerente con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della pronuncia CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. In particolare, ha confermato che, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, l’abuso della contrattazione a termine ricorre quando i rapporti annuali si protraggano a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale; ha inoltre ribadito che, pur restando esclusa la conversione del rapporto in assenza di concorso pubblico in forza dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, spetta il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre al maggior danno se provato. Poiché nel caso concreto la reiterazione dei contratti dopo il triennio 2004/2007 era proseguita senza che fossero stati banditi i concorsi previsti dalla legge, la Corte ha escluso qualunque profilo esimente dedotto dal Ministero e ha confermato la condanna risarcitoria.
Norme richiamate
Il motivo è stato formulato come censura di violazione e falsa applicazione di legge.
Sono le norme richiamate dal Ministero per sostenere la peculiarità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica e la legittimità della reiterazione dei contratti nel sistema previsto dalla legge.
clausola 5 dell’Accordo Quadro
Richiamata per contestare la configurabilità dell’abuso nella successione dei contratti a termine; la Corte la considera nel quadro dei principi già affermati dalla giurisprudenza sul contrasto all’abuso.
È richiamato per ribadire l’esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato in assenza di superamento di concorso pubblico.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
È il parametro utilizzato per la quantificazione dell’indennità risarcitoria dovuta in caso di abuso del contratto a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
È indicato come norma successiva che recepisce il criterio indennitario già utilizzato per il risarcimento del danno da abuso.
È richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità conformi, posti a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per più di tre annualità scolastiche, in assenza dell’indizione del concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
- L’abuso può sussistere anche quando il docente sia stato utilizzato in modo discontinuo in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità.
- In presenza di abuso non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato ove manchi il superamento di un concorso pubblico previsto dall’ordinamento; resta però dovuto il risarcimento del danno eurounitario.
- Il risarcimento del danno per abuso del termine va parametrato ai criteri legali previsti dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010, ferma la possibilità per il lavoratore di provare un maggior danno.
- Quando la parte datoriale contesta la legittimità della reiterazione dei contratti, su di essa grava l’onere di provare la legittimità della causale che giustifica i rapporti a termine e, se provata, tale causale esclude il computo dei contratti ai fini dell’abuso.
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