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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26195/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un investitore per il riscatto anticipato di un prodotto assicurativo-finanziario denominato "capitalizzazione finanziaria a premio unico", sottoscritto tramite l'agente generale di una compagnia assicurativa. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo l'inesistenza, inefficacia o invalidità del contratto, perché predisposto su moduli falsificati dall'agente privo di poteri rappresentativi, e ha chiamato in causa lo stesso agente. L'investitore, costituitosi nell'opposizione, ha chiesto dapprima la conferma del decreto e poi, dopo la chiamata del terzo, ha formulato nei confronti della compagnia una domanda di responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. per i danni causati dall'agente. Il Tribunale ha revocato il decreto, escluso la responsabilità contrattuale della compagnia, riconosciuto solo la responsabilità dell'agente ex art. 1398 c.c. e rigettato la domanda contro la società. In appello, l'investitore ha ottenuto la condanna della compagnia ex art. 2049 c.c. in solido con l'agente. La compagnia ha quindi ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per ultrapetizione, sostenendo che la domanda ex art. 2049 c.c. non fosse mai stata proposta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato l'assenza di prova del pagamento del premio all'agente e la documentazione bancaria prodotta; 3) violazione degli artt. 2049 e 2697 c.c., contestando l'applicazione dell'art. 2049 c.c. al rapporto tra assicuratrice e agente in assenza di subordinazione o potere rappresentativo, nonché in mancanza di prova del pagamento; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui escludeva il concorso colposo dell'investitore; 5) violazione dell'art. 1227 c.c., deducendo che l'investitore, pagando in contanti, avrebbe cooperato colposamente e avrebbe dovuto pretendere verifiche sui poteri dell'agente e modalità tracciabili di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto e il quinto. Ha escluso l'ultrapetizione, rilevando che la domanda di responsabilità ex art. 2049 c.c. era stata introdotta nel giudizio e la relativa ammissibilità, già affermata dal tribunale, non era stata impugnata dalla compagnia; ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove; ha ribadito che la responsabilità ex art. 2049 c.c. può operare anche nel rapporto con l'agente di assicurazione, essendo irrilevanti subordinazione e potere rappresentativo. Ha invece ritenuto fondati i motivi relativi al concorso colposo dell'investitore, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo assertivo senza confrontarsi con il dato decisivo del pagamento in contanti, modalità non tracciabile e contraria alle regole di controllo, che poteva incidere sia sull'esclusione del nesso di occasionalità necessaria sia sulla riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni devolute; nella specie, però, la Corte ha escluso l'ultrapetizione perché la domanda ex art. 2049 c.c. era stata ritualmente introdotta e coperta da giudicato interno quanto alla sua ammissibilità.

  • art. 113 c.p.c.

    La decisione deve essere resa secondo diritto; la censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata alla luce del corretto perimetro delle domande devolute.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È il vizio denunciato per nullità della sentenza e motivazione apparente/ultrapetizione.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è denunciabile solo per un fatto storico decisivo e discusso; non consente di contestare la mera valutazione delle prove.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato solo per indicare la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito proposta dall'opposto.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto si fonda sul rapporto di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato; non richiede subordinazione né potere di rappresentanza dell'agente.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato per la responsabilità del falsus procurator, affermata nei confronti dell'agente dal primo giudice.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato per la prima memoria con cui l'opposto ha formulato la domanda ex art. 2049 c.c.

  • art. 32 c.p.c.

    La domanda nei confronti del terzo chiamato è stata qualificata come connessione per garanzia propria, non come riconvenzionale in senso stretto.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la domanda verso il terzo fosse connessione per riconvenzione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova del pagamento è stata respinta perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del materiale probatorio.

  • art. 1227 c.c.

    Il comportamento del danneggiato può integrare concorso colposo, con riduzione del risarcimento, quando presenti connotati di anomalia o violi regole specifiche di condotta.

  • art. 31, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998

    È richiamato per affermare il divieto di consegna di denaro contante al promotore finanziario e il rilievo della tracciabilità dei pagamenti.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998

    Prevede la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se il fatto integra reato.

  • art. 108 del regolamento Consob n. 16190 del 2007

    Richiamato come fonte del divieto di pagamento in contanti al promotore e della necessità di strumenti tracciabili.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda risarcitoria proposta dall'opposto può essere scrutinata dal giudice di appello se essa sia stata introdotta nel processo e la statuizione di primo grado sulla sua ammissibilità non sia stata specificamente impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
  • La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. può estendersi anche ai danni cagionati dall'agente di assicurazione o dal promotore in occasione delle incombenze affidategli; non sono decisivi, di per sé, né la mancanza di subordinazione né l'assenza di potere rappresentativo.
  • Il nesso di 'occasionalità necessaria' tra mansioni affidate e danno non è interrotto dal solo dolo del preposto, ma può essere escluso dal comportamento del danneggiato solo se questo presenti anomalie tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del preposto.
  • Il pagamento in contanti al promotore finanziario costituisce circostanza di particolare rilievo nel giudizio sull'anomalia della condotta dell'investitore, perché si pone in contrasto con regole specifiche di tracciabilità e può integrare concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. o incidere sull'imputazione del danno al preponente.
  • Quando il giudice ritiene irrilevante la condotta del danneggiato nonostante la violazione di regole di pagamento tracciabile, deve dar conto in motivazione delle ragioni per cui tale violazione non integri anomalia o cooperazione colposa; una motivazione meramente assertiva è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneResponsabilità civileIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civileBancario e finanziarioAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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