Cassazione Civile, Ordinanza n. 24247/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Tre soggetti, quali garanti personali di una società, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una rilevante somma dovuta alla banca. L’opposizione era stata respinta dal tribunale e la decisione confermata in appello. In cassazione hanno proposto quattro motivi: il primo denunciava omesso esame e violazione di norme sull’usura, sostenendo che il tasso nominale, per effetto della capitalizzazione trimestrale, avrebbe superato la soglia usuraria; il secondo deduceva la nullità delle fideiussioni in base ai provvedimenti di Banca d’Italia del 1994 e 2005 relativi alle intese ABI ritenute anticoncorrenziali; il terzo prospettava la nullità totale di protezione del contratto fideiussorio; il quarto ne chiedeva la nullità parziale. La Corte ha rilevato che la censura sull’usura attaccava un profilo non trattato dalla sentenza impugnata, che si era pronunciata solo sull’usura sopravvenuta e non sulla connotazione genetica del contratto; quanto alla nullità delle fideiussioni, ha osservato che la doglianza era introdotta per la prima volta in cassazione, senza indicazione del contenuto e della localizzazione dei documenti, e comunque la questione era coperta da giudicato interno perché nei precedenti gradi era stata dedotta solo la nullità del conto corrente per usura, non quella delle fideiussioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e perché fondato su una questione estranea alla sentenza impugnata; i motivi sulla nullità delle fideiussioni sono stati reputati inammissibili per novità della censura, difetto di autosufficienza e, in ogni caso, per intervenuto giudicato interno sulla validità delle fideiussioni. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame può essere dedotto solo rispetto a un fatto decisivo effettivamente discusso e rilevante nel giudizio di merito.
La violazione di legge non può essere invocata per introdurre in cassazione una questione nuova o non trattata nella sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura sulla motivazione non è ammissibile se in realtà mira a sollecitare una nuova valutazione del merito.
Richiamato in tema di usura, ma la Corte ha escluso che il motivo colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile se non è autosufficiente e non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda.
Richiamato con riferimento alle intese ABI asseritamente anticoncorrenziali poste a base della dedotta nullità delle fideiussioni.
Cass., Sez. U., n. 24675/2017
È richiamata per affermare che, ai fini della censura sull’usura, rileva la dedotta usura genetica del contratto e non la sola usura sopravvenuta.
Cass., Sez. U., n. 26242/2014
L’accertamento della non nullità del contratto, quando coperto dal giudicato, impedisce di far valere in altro giudizio una diversa causa di nullità; il principio vale anche per il giudicato interno.
Consente la condanna alla somma equitativamente determinata per la proposizione di un ricorso manifestamente infondato/inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che introduce una questione non trattata dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra in modo specifico di averla dedotta nei gradi di merito e non indica dove ciò sia avvenuto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura si fonda su documenti o dati fattuali decisivi, occorre riprodurne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la collocazione negli atti processuali.
- La doglianza in tema di usura deve confrontarsi con la ratio della decisione di merito: non è utile censurare la sola usura sopravvenuta quando il giudice ha escluso che fosse stata dedotta una usura genetica del contratto.
- La nullità di un contratto o di singole clausole, se non dedotta nei gradi di merito e se non estranea al giudicato formatosi sulla validità del rapporto, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- L’accertamento della non nullità del contratto, una volta coperto da giudicato, impedisce di far valere successivamente una diversa causa di nullità relativa allo stesso rapporto, anche sotto forma di giudicato interno.
- La manifestamente inammissibile proposizione di motivi privi di autosufficienza può giustificare sia la condanna alle spese sia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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