Cassazione Civile, Ordinanza n. 32306/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI 2010 emesso dal Comune su un immobile dell'INPS. In sede di rinvio dopo precedente cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune ritenendo esente l'immobile ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base anche di una relazione tecnica prodotta dall'INPS nel giudizio di rinvio. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel giudizio di rinvio, a istruzione sostanzialmente chiusa, non fosse consentita la produzione di nuovi documenti, e che la CTR avesse indebitamente fondato la decisione su tale perizia; (2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, deducendo che la documentazione era comunque inidonea a dimostrare la perdurante strumentalità dell'immobile alle attività protette, posto che il bene era rimasto inutilizzato per lungo tempo, i lavori erano stati bloccati e poi abbandonati, e l'immobile era stato infine conferito a un fondo con mutata destinazione d'uso.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Comune. Ritiene fondato il primo motivo perché nel giudizio tributario riassunto a seguito di cassazione con rinvio si applica l'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, che preclude nuove prove documentali salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrle prima per forza maggiore; tali presupposti non risultavano allegati né sussistenti. La Corte osserva inoltre che il giudizio di rinvio non era stato disposto per una diversa qualificazione della domanda, ma per un doveroso nuovo accertamento sulle ragioni effettive del mancato utilizzo dell'immobile. Rileva, altresì, che la perizia era comunque inidonea a dimostrare la permanenza della strumentalità del bene: il protratto inutilizzo, il blocco e l'abbandono dei lavori e la successiva dismissione a favore di soggetto commerciale deponevano semmai per la cessazione della strumentalità. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384 c.p.c. e rigetta l'originario ricorso dell'ente contribuente. Le spese di merito vengono compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Comune.
nel giudizio di rinvio nel processo tributario l'istruzione è sostanzialmente chiusa e non sono ammessi nuovi mezzi di prova documentali, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrli prima per causa di forza maggiore.
la facoltà di produrre nuovi documenti non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio, prevalendo la disciplina speciale dell'art. 63, comma 4.
l'esenzione ICI spetta quando l'immobile è strumentale alle attività protette; il mancato utilizzo può essere irrilevante solo se non comporta cessazione della strumentalità del bene.
consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. b)
richiamata come disposizione di interpretazione autentica nel senso che gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), anche in assenza di esercizio attuale delle attività, purché ciò non determini cessazione definitiva della strumentalità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario riassunto a seguito di cassazione con rinvio, la produzione di nuovi documenti è preclusa dalla disciplina speciale del rinvio, salvo che ricorrano fatti sopravvenuti, specifiche esigenze istruttorie dipendenti dalla sentenza rescindente o impossibilità di produzione per forza maggiore.
- L'eccezione al divieto di nuove prove nel rinvio va allegata e dimostrata dalla parte interessata; in mancanza, il giudice non può fondare la decisione su documenti sopravvenuti irritualmente acquisiti.
- Ai fini dell'esenzione ICI per immobili destinati ad attività protette, non rileva un criterio meramente quantitativo di utilizzo: il mancato impiego effettivo dell'immobile è neutro solo se non è indice di una cessazione della strumentalità o di un mutamento della destinazione.
- Il protratto inutilizzo dell'immobile, soprattutto se accompagnato da sospensione dei lavori, abbandono dell'intervento e successiva dismissione a fini reddituali, può costituire indizio della perdita del requisito oggettivo dell'esenzione.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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