Cassazione Civile, Ordinanza n. 28949/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle maggiori imposte versate per gli anni 1990-1992, in conseguenza della disciplina agevolativa per il sisma del dicembre 1990 in Sicilia. L'Agenzia delle Entrate aveva però corrisposto solo il 50% dell'importo dovuto, oltre accessori. Egli aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il residuo. La CTR, dopo aver inizialmente nominato un commissario ad acta per dare esecuzione integrale al giudicato, aveva poi acquisito d'ufficio una certificazione di indisponibilità di fondi e, ritenendo sopravvenuta l'impossibilità oggettiva di pagare la restante metà, aveva dichiarato chiuso il giudizio di ottemperanza. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la nullità dell'ordinanza di chiusura per violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza, pronunciando fuori dai propri poteri, aveva di fatto negato in via definitiva un diritto già accertato con giudicato, mentre la disciplina sopravvenuta sui limiti di stanziamento non poteva incidere sul titolo sostanziale del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso contro l'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza, perché il provvedimento impugnato non si era limitato a prendere atto dell'esecuzione del giudicato, ma aveva introdotto una statuizione incompatibile con esso chiudendo il giudizio senza integrale soddisfazione del creditore. Nel merito ha confermato l'orientamento secondo cui la disciplina sopravvenuta sui rimborsi collegati al sisma del 1990 non comporta una falcidia del diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato, ma incide solo sulle modalità esecutive. Il giudice dell'ottemperanza, in caso di incapienza dei fondi, deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso e, se del caso, la nomina del commissario ad acta, per assicurare la piena esecuzione del giudicato. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina il giudizio di ottemperanza; l'ordinanza di chiusura è impugnabile per cassazione se contiene statuizioni decisorie incompatibili con il giudicato da eseguire, e il giudice dell'ottemperanza deve assicurare la piena attuazione della decisione definitiva.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
la norma, come modificata, non estingue né riduce sostanzialmente il credito riconosciuto in giudicato, ma regola le modalità e i limiti di effettuazione dei rimborsi in base alle risorse stanziate.
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017
modifica la disciplina dei rimborsi, introducendo limiti percentuali e regole di esecuzione che operano sul piano procedimentale/esecutivo, non sul titolo del credito già accertato.
ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi che conferma la regolazione delle modalità di pagamento e non incide sulla spettanza del diritto già giudizialmente accertato.
art. 14, comma 2, D.L. n. 669 del 1996
fondamento dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, utilizzabile per eseguire provvedimenti giurisdizionali anche in caso di insufficiente disponibilità di cassa.
art. 111 Cost.
consente la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di chiusura dell'ottemperanza che abbiano natura decisoria e abnorme, perché modificano il giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il provvedimento di chiusura non è normalmente impugnabile, ma diventa ricorribile per cassazione quando, invece di limitarsi a constatare l'esecuzione, introduce contenuti decisori che alterano o svuotano il giudicato da attuare.
- Una disciplina sopravvenuta che limiti la disponibilità dei fondi per il pagamento di rimborsi già riconosciuti non incide sul diritto sostanziale accertato con sentenza passata in giudicato, ma solo sulle modalità di attuazione dell'obbligazione da parte dell'amministrazione.
- In presenza di incapienza delle risorse sul capitolo di spesa, il giudice dell'ottemperanza deve attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento contabile, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per assicurare la piena esecuzione del giudicato.
- Non può dichiararsi esaurito il giudizio di ottemperanza finché il creditore non abbia conseguito l'integrale soddisfazione di quanto riconosciuto dalla decisione definitiva, salvo che il giudicato sia stato effettivamente eseguito.
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