Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: capo della sentenza del TAR Molise relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR Molise che, pur accogliendo il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro concernente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, aveva liquidato le spese del giudizio in soli 350,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale. Ha chiesto la riforma del capo sulle spese e la liquidazione dell’importo complessivo di 1.189,00 euro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Richiamando precedenti della stessa Sezione relativi a controversie analoghe, ha ritenuto illegittima la liquidazione eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza, fissata in 350,00 euro, e ha ritenuto conforme a legge una liquidazione forfettaria di 800,00 euro per il giudizio di primo grado, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado di appello, liquidate in 300,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata motivata mediante rinvio integrale ai precedenti conformi della Sezione, in applicazione degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a., nonché del principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla necessità che la liquidazione del compenso professionale non sia fissata in misura lesiva del decoro professionale.

  • d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    Richiamato dall’appellante quale disciplina dei parametri forensi e dei relativi minimi; il giudice ha ritenuto eccessivamente esigua la liquidazione effettuata dal primo giudice.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché il rinvio sia idoneo a esprimere le ragioni della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze in forma semplificata, una motivazione sintetica mediante riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligo di sinteticità della motivazione della decisione.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza non può essere fissata in una misura meramente simbolica o eccessivamente esigua, tale da risultare non conforme ai parametri applicabili e lesiva del decoro professionale; in fattispecie analoghe, è stata ritenuta conforme a legge una liquidazione forfettaria di 800,00 euro per il giudizio di primo grado, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
  • Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in grado di appello coincide con quello delle spese contestate e tale elemento può essere considerato nella determinazione delle spese del secondo grado.
  • Il giudice amministrativo può motivare la decisione mediante integrale rinvio a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare le ragioni in fatto e in diritto della statuizione, nel rispetto degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. e del principio di sinteticità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.