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Sentenza

Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva. Il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile la domanda perché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che l’Amministrazione avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e stabilendo che si attivi, su istanza del ricorrente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile, in relazione al titolo esecutivo notificato presso la sede dell’amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda diretta all’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando dalla documentazione processuale non risulta l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi si attivi su istanza della parte interessata e possa operare direttamente o tramite funzionari delegati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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