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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario del lavoro, nonostante la notificazione in forma esecutiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione di una sentenza definitiva emessa dal Tribunale ordinario, Sezione lavoro. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva. Il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha accertato che il ricorrente aveva dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che il Ministero avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare e prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio costituisce requisito di ammissibilità della domanda di esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza definitiva del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.
  • Qualora dalla documentazione processuale non risulti l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’eventuale persistente inerzia dell’amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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