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Sentenza

Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva. L’amministrazione non si è costituita. La ricorrente ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla l. n. 30 del 1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza e accertando, sulla base della documentazione prodotta, che l’amministrazione non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale inerzia successiva, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, autorizzandolo a delegare e subdelegare e prevedendo che si attivi su istanza della ricorrente entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce base normativa, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Qualora dalla documentazione processuale risulti che l’amministrazione non ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, disciplinandone i poteri e prevedendo l’attivazione su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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