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Sentenza

Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Vicenza, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, lamentando che il Ministero non avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato, anche dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile la domanda perché risultavano provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che l’Amministrazione avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento commissariale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione, deve essere provato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a un giudicato può essere accolta quando il ricorrente provi il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e subdelega, affinché provveda all’esecuzione del giudicato in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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