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Sentenza

Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza definitiva del giudice del lavoro, nonostante la notificazione in forma esecutiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, lamentando la protratta mancata esecuzione del giudicato anche dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva. Ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione. Dalla documentazione depositata è inoltre emerso che il Ministero non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato che la ricorrente aveva provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha constatato l’assenza di adempimento da parte dell’amministrazione rispetto alle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare l’attività. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione, il creditore deve dimostrare il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, la domanda è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.
  • Accertata la mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, anche quando il titolo da eseguire provenga dal giudice ordinario.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi si attivi su istanza della parte interessata e possa operare mediante delega o subdelega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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