Cassazione Civile, Ordinanza n. 34012/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Nel 2013 una società operante nella vendita di veicoli e ricambi aveva richiesto a un intermediario finanziario l'emissione di polizze cauzionali a garanzia delle forniture. A seguito di tale richiesta, una compagnia assicurativa aveva chiesto a tre soggetti di sottoscrivere un impegno qualificato come contratto autonomo di garanzia, riferito alla futura polizza da stipulare per la vendita di ricambi. La scrittura era stata sottoscritta senza l'indicazione del numero della polizza. In seguito, la polizza era stata stipulata non con la società indicata dai garanti come controparte attesa, ma con la compagnia resistente; quest'ultima, avendo pagato quanto dovuto in forza della polizza, aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti per il recupero delle somme. I garanti si erano opposti sostenendo, da un lato, che il loro impegno riguardava polizze con una diversa compagnia e non con la resistente, dall'altro che la garanzia era nulla per indeterminatezza dell'oggetto perché priva di specificazione della polizza di riferimento. La resistente aveva prodotto un originale del contratto di garanzia recante il numero della polizza relativa ai ricambi, documento disconosciuto e poi impugnato con querela di falso, pendente altrove. I ricorrenti censuravano la sentenza di appello per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse dato rilievo a elementi probatori e interpretativi che avrebbero dovuto condurre a ritenere la garanzia riferita a una diversa polizza; con il secondo motivo deducevano omesso esame e violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito della querela di falso relativa al dedotto abusivo riempimento della scrittura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito; ha ribadito che, quando una clausola o un assetto negoziale consente più interpretazioni plausibili, in sede di legittimità non è possibile sostituire la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su elementi testuali e fattuali coerenti, tra cui il riferimento al marchio della capogruppo, l'identità dell'oggetto e l'assenza di diverse polizze di Augusta. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: l'omesso esame riguardava un fatto processuale e, comunque, la doppia conforme precludeva il relativo scrutinio; quanto alla sospensione ex art. 295 c.p.c., la Corte territoriale non aveva deciso sul falso come questione pregiudiziale, ma aveva ritenuto che, anche a prescindere dal preteso riempimento abusivo, la volontà negoziale delle parti fosse univocamente diretta a impegnare i garanti anche per la polizza poi effettivamente stipulata con la compagnia resistente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza che invoca la norma non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli elementi istruttori da parte della Corte di cassazione.
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la lettura adottata sia giuridicamente non plausibile o violi i canoni legali, non quando esistano più interpretazioni possibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non un mero profilo processuale; inoltre opera il limite della doppia conforme nei casi previsti.
La sospensione necessaria per pregiudizialità non è configurabile quando il giudice della causa principale non decide sul diverso giudizio di falso come antecedente logico-giuridico decisivo, ma fonda la decisione su autonoma interpretazione e valutazione del rapporto dedotto.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia decisione conforme, è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova ponderazione delle prove o sostituire la propria lettura del contratto a quella, plausibile, accolta dal giudice di merito.
- L'ermeneutica contrattuale può essere censurata in cassazione solo se la soluzione adottata violi i canoni legali di interpretazione; se il testo consente più letture ragionevoli, prevale quella prescelta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico decisivo e non può essere dedotto con riguardo a questioni o atti processuali; inoltre, in caso di doppia conforme, il motivo è soggetto ai limiti di legge.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica effettiva e decisiva; non opera quando la controversia può essere decisa autonomamente sulla base dell'interpretazione del negozio e delle risultanze probatorie, anche se sia pendente un giudizio di falso su un documento rilevante.
- Il controllo di legittimità non investe il peso attribuito alle singole prove dal giudice di merito, salvo violazione di specifiche regole processuali o motivazionali nei limiti consentiti.
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