Cassazione Penale, Sentenza n. 31767/2026 del 24/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato per più delitti tributari previsti dagli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74/2000, relativi alla presentazione di dichiarazioni omesse, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e all'occultamento o distruzione delle scritture contabili, commessi nell'ambito dell'attività di società ritenute cartiere. I giudici di merito avevano riconosciuto la sua qualità di amministratore di fatto delle società coinvolte, ravvisato la continuazione tra i reati e disposto la confisca del profitto o del relativo equivalente. La Corte d'appello aveva rideterminato la pena in quattro anni e dieci mesi di reclusione, riconoscendo la continuazione con un precedente giudicato, e aveva ridotto la confisca a euro 304.540,00. Il ricorrente ha dedotto: con il primo motivo, violazione di legge quanto alla qualificazione di amministratore di fatto, sostenendo che gli elementi valorizzati dimostrassero al più il ruolo di ideatore o partecipe del meccanismo fraudolento, ma non l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; con il secondo motivo, vizio di motivazione sulla condanna per occultamento delle scritture contabili, censurando il ricorso al solo mancato reperimento della documentazione e la presunzione del dolo specifico dalla natura fittizia della società; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione del profitto confiscabile, contestando l'applicazione generalizzata del compenso di euro 1.500 per fattura, nonché un errore aritmetico nel prodotto tra tale importo e il numero delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, poiché riproponeva doglianze già formulate in appello e adeguatamente disattese, oltre a contestare genericamente una ricostruzione probatoria fondata su plurimi elementi: il ruolo meramente formale degli amministratori, l'assenza di una struttura organizzativa, la partecipazione alla costituzione delle società, la predisposizione delle fatture false, la disponibilità di timbri e documenti, la gestione dei rapporti con la società destinataria delle fatture e dei conti correnti, nonché la posizione di dominus e referente operativo. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, per una società-schermo priva di autonomia reale e usata come cartiera, la prova dell'amministrazione di fatto può coincidere con quella del ruolo di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e generico: la motivazione di merito è stata ritenuta logica nel collegare l'occultamento della contabilità alla natura fittizia della società e all'esigenza di impedire la scoperta della fatturazione falsa. La censura relativa al dolo specifico è stata comunque ritenuta tardiva, perché proposta per la prima volta in cassazione e non dedotta in appello. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per carenza di interesse, poiché il criterio di euro 1.500 per fattura era stato adottato dalla Corte d'appello in accoglimento della doglianza difensiva e risultava più favorevole rispetto al criterio percentuale applicato in primo grado. La Corte ha tuttavia rilevato l'errore materiale nel calcolo relativo a 31 fatture: euro 1.500 per 31 corrisponde a euro 46.500, non a euro 46.540. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del profitto confiscabile, rideterminandolo in euro 304.500,00, e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa all'omessa presentazione della dichiarazione, richiamata tra i reati contestati.
Norma incriminatrice relativa all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, richiamata tra i reati contestati e rilevante per la quantificazione del profitto.
Norma incriminatrice relativa all'occultamento o distruzione delle scritture contabili, applicata a uno dei fatti contestati.
Parametro per il controllo della gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria; il sindacato di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito.
Richiamato quanto all'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione e alla necessità di una critica argomentata al provvedimento impugnato.
Richiamato quale disposizione che collega l'inosservanza dei requisiti dell'impugnazione alla sua inammissibilità.
Fondamento della tardività delle questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio e proposte per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata mediante una critica argomentata in fatto e in diritto.
- Nei reati tributari commessi mediante società-schermo prive di reale autonomia e utilizzate come cartiere, la prova dell'amministrazione di fatto può essere desunta dal ruolo di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento, quando tale ruolo si accompagni a concreti indici di gestione e inserimento operativo nell'attività societaria.
- Il controllo di legittimità sulla prova indiziaria non consente una nuova valutazione del merito, ma è limitato alla verifica che il ragionamento probatorio sia logicamente corretto, non manifestamente illogico e non fondato su mere congetture o riferimenti inadeguati.
- La questione relativa all'elemento soggettivo del reato non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione se non è stata dedotta nei motivi di appello, salvo che riguardi un vizio rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti.
- Manca l'interesse a impugnare una modalità di quantificazione del profitto confiscabile adottata dal giudice d'appello in accoglimento della prospettazione difensiva, quando il criterio alternativo invocato determinerebbe una confisca di importo maggiore.
- L'errore aritmetico nella quantificazione del profitto confiscabile, quando sia immediatamente verificabile e non richieda valutazioni di merito, può essere corretto direttamente dalla Corte di cassazione mediante annullamento senza rinvio e rideterminazione dell'importo.
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