Cassazione Penale, Sentenza n. 4578/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di prevenzione che confermava nei confronti di Pasquale Bafunno la sorveglianza speciale e disponeva la confisca di plurimi beni intestati a lui e a terzi (congiunti e società), deducendo: vizio di individuazione e perimetrazione temporale della pericolosità sociale (contestata la mescolanza tra pericolosità generica e qualificata e la retroattiva applicazione della normativa patrimoniale), carenza o apparente motivazione sull'attualità della pericolosità, errata applicazione dell'art. 19 d.lgs. 159/2011 e inversione dell'onere della prova nella confisca di beni intestati a terzi, mancata considerazione delle risorse lecite dei terzi e inesistenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'interposizione o la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto; richieste concorrenti di sollevare questioni di costituzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate o aspecifiche le doglianze sulla pericolosità sociale e sulla sua perimetrazione temporale, confermando che i giudici di merito potevano ritenere sussistenti sia la pericolosità generica sia quella qualificata sulla base di condanne, indagini e contatti con soggetti riconducibili ad ambienti 'ndranghetisti, nonché delle evidenze istruttorie (intercettazioni, flussi finanziari e assetti societari). Ha altresì ritenuto corretta la valutazione sulla riferibilità di molti cespiti al proposto e sulla confiscabilità, inclusa la plusvalenza derivante da beni acquistati con provvista illecita. Le censure relative a mancata prova della fittizietà delle intestazioni e alla capacità economica autonoma dei terzi sono state giudicate in gran parte aspecifiche o già adeguatamente trattate in sede di merito. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e il mantenimento, salvo quanto già eventualmente restituito in sede di merito (es. immobile di Pecetto), delle misure di prevenzione e delle confische operate dai giudici di merito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 1; art. 4 comma 1; art. 10 comma 3; art. 16; art. 19 comma 3; art. 20; art. 23; art. 24; art. 26; art. 27 comma 2
La Corte conferma che il giudice della prevenzione ha ampia autonomia valutativa nel ritenere pericolosità generica e/o qualificata sulla base di elementi di fatto; l'art. 19 comma 3 autorizza l'estensione delle indagini patrimoniali ai familiari ma non implica automatica confisca senza verifica di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi; l'art. 24 e 20 regolano i presupposti della confiscabilità dei beni ritenuti riferibili al proposto
d.l. n. 92 del 2008 (convertito)
art. 11-ter (richiamato nelle doglianze)
La Corte ritiene irrilevante la censura di retroattività quando la ricostruzione fattuale dimostra condotte qualificanti anteriori o successive che rendono applicabile la disciplina; non è stata applicata retroattività illegittima nel caso esaminato
art. 200 c.p.; art. 416-bis; art. 512-bis; art. 648-ter.1; art. 388 c.p.
Riferimenti usati per qualificare reati lucrogenetici, intestazione fittizia, autoriciclaggio e ricadute sulla responsabilità patrimoniale; la Corte ricorda che la pericolosità qualificata può emergere anche da condotte funzionali ad associazioni mafiose o da rapporti stretti con esponenti di tali gruppi
art. 125 c.p.p.; art. 51 comma 3-bis c.p.p.
Richiamati principi sulla necessità di motivazione del provvedimento di prevenzione e sulle categorie di reati rilevanti ai fini delle misure di prevenzione
Costituzione
art. 30; art. 141; art. 147; art. 315-bis; art. 42
Usati in prospetto difensivo per contestare la qualificazione come provvista illecita di somme destinate al mantenimento familiare e per argomentare sulla tutela del diritto di proprietà; la Corte ritenuta non convincente tale argomentazione rispetto alla prova opponente
Massime di principio
- In sede di misure di prevenzione la Corte di cassazione è limitata a censure di diritto: non riedita i fatti ma verifica la correttezza giuridica e la sufficienza logica della motivazione di merito
- Il giudice della prevenzione ha ampia autonomia valutativa: può ritenere sussistente pericolosità sia "generica" sia "qualificata" sulla base di condotte, condanne e rapporti duraturi con ambienti criminali; la perimetrazione temporale segue la ricostruzione fattuale
- L'art. 19 comma 3 d.lgs. 159/2011 autorizza l'estensione delle indagini patrimoniali ai familiari, ma la riferibilità dei beni al proposto richiede elementi concreti e indizi "gravi, precisi e concordanti"; la prova dell'interposizione è comunque valutata nel contesto fattuale e non automatica
- La confisca può colpire beni acquistati con provvista illecita e gli utili o plusvalenze derivanti dall'uso o dalla vendita di tali beni; il tentativo difensivo di giustificare plusvalenze con impieghi successivi non sovverte l'ablazione se il bene originario è da ritenersi frutto di illeciti
- Le doglianze generiche sulla capacità economica autonoma dei terzi o sulla mancata considerazione di risorse lecite sono inefficaci in cassazione: occorre critiche specifiche e riferite ai singoli acquisti con puntuale confronto della motivazione di merito
- La questione di retroattività normativa in materia di misure patrimoniali richiede un esame concreto: se la condotta qualificante è temporaneamente antecedente o successiva alla modifica normativa, l'argomento di retroattività può essere irrilevante
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