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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05375/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda il saldo di un conto corrente bancario n. 11479, con apertura del rapporto risalente al 1986 e formalizzazione scritta del contratto di apertura di credito solo dal 22 ottobre 1992. La società correntista sosteneva che, già nel periodo antecedente alla formalizzazione, la banca avesse di fatto concesso un affidamento (fido di fatto) desumibile dall'andamento degli estratti conto, dalla tolleranza di scoperture, dall'uso di assegni senza copertura, dall'indicazione di tassi "intra" ed "extra" fido e dall'addebito della commissione di massimo scoperto. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva erroneamente escluso tale affidamento e, conseguentemente, aveva ritenuto prescritte le rimesse effettuate nel periodo 1986-1992, qualificandole come solutorie e facendo decorrere la prescrizione dai singoli pagamenti; inoltre avrebbe errato nel ritenere ininfluente il profilo della capitalizzazione annuale degli interessi e nel dare rilievo a una presunta novità delle allegazioni in appello. I motivi di ricorso denunciavano violazione di varie norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, chiedendo la cassazione della sentenza d'appello per il riconoscimento di un saldo più favorevole alla correntista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo. Ha osservato che, nel regime anteriore alla legge n. 154 del 1992, l'apertura di credito poteva anche essere provata per facta concludentia; tuttavia la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'inesistenza di un rapporto di affidamento prima del 1992, accertamento non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., che però non era stato adeguatamente sviluppato. Il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale e degli indizi (estratti conto, andamento del rapporto, commissioni), attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente sono rimasti fermi il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di merito; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1194 c.c.

    richiamato come norma invocata per la imputazione dei pagamenti, ma la Corte ha ritenuto che le censure sul punto fossero assorbite dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 1843 c.c.

    citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma decisione nel merito da parte della Cassazione.

  • art. 2033 c.c.

    citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma decisione nel merito da parte della Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere probatorio sull'esistenza del fido; la Cassazione ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione dei fatti già accertati in merito.

  • art. 2646 c.c.

    citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma decisione nel merito da parte della Cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove documentali; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    citato nel secondo motivo, ma le relative doglianze sono state assorbite.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha richiamato il perimetro del vizio motivazionale come delimitato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, rilevando che nel ricorso esso era solo enunciato in rubrica e non adeguatamente sviluppato come omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 117 TUB

    richiamato per affermare l'obbligo della forma scritta nei contratti bancari nel regime successivo; la Corte ha precisato che, nel nuovo regime, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo diversa disciplina già contenuta in un conto corrente scritto.

  • art. 3, comma 3, L. 154/1992

    richiamato quale fonte dell'obbligo di forma scritta per i contratti bancari nel nuovo regime; la Corte ne ha limitato la rilevanza temporale, escludendone l'applicazione al rapporto anteriore al 1992.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione decennale delle rimesse/pagamenti.

  • art. 1283 c.c.

    citato nel terzo motivo in tema di anatocismo; le doglianze sono state assorbite.

  • art. 1418 c.c.

    citato nel terzo motivo con riferimento alla nullità della clausola anatocistica; le doglianze sono state assorbite.

  • Cass. Sez. Un. n. 8053/2014

    richiamata per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione.

  • Cass. Sez. Un. n. 24418/2010

    richiamata come precedente in tema di distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e decorrenza della prescrizione nei conti affidati.

  • Cass. Sez. 1, n. 17090/2008

    richiamata per affermare che, nel regime previgente alla L. 154/1992, l'apertura di credito poteva essere conclusa per facta concludentia.

  • Cass. Sez. 1, n. 7763/2017

    richiamata per ribadire, nel regime successivo, la necessità della forma scritta dell'apertura di credito salvo sua disciplina in un conto corrente scritto.

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 926/2022

    richiamata per escludere che l'esistenza dell'affidamento possa essere provata dal solo libro fidi o da documenti tecnici interni.

  • Cass. n. 27836/2017

    richiamata in senso conforme sulla necessità della forma scritta per l'apertura di credito nel nuovo regime.

  • Cass. n. 22385/2019

    richiamata in senso conforme sulla forma scritta e sulla prova dell'affidamento bancario.

  • Cass. Sez. Un. n. 23535/2019

    richiamata in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla L. n. 154 del 1992, l'apertura di credito bancaria può essere desunta anche da comportamenti concludenti della banca; tuttavia la sua esistenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura di estratti conto e documenti per sostituire l'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.
  • Nel nuovo regime dei contratti bancari l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo che sia già prevista e disciplinata in un contratto di conto corrente scritto; documenti interni o elementi contabili non bastano, da soli, a provarne l'esistenza.
  • Se il giudice di merito esclude in fatto l'esistenza dell'affidamento, restano assorbite le censure che presuppongono invece la qualificazione di alcune rimesse come ripristinatorie e non solutorie, nonché quelle relative al ricalcolo del saldo e all'anatocismo.
  • La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere specifica e riferita all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente evocarla in rubrica se poi il motivo si risolve in una critica alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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