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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23150/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società, originaria conduttrice di un locale ad uso commerciale poi ceduto a terzi, era stata convenuta in un procedimento di sfratto per morosità insieme alla cessionaria del contratto. Nel giudizio di merito aveva opposto lo sfratto e proposto domanda riconvenzionale contro la locatrice, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione straordinaria del locale, che sosteneva di aver reso idoneo all'uso commerciale. Il Tribunale aveva convalidato lo sfratto e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'Appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato che il locale era originariamente un rudere/al grezzo, che i lavori erano stati finanziati dalla conduttrice con l'aspettativa di un contributo pubblico poi non erogato e che vi sarebbe stato un conflitto di interessi del consulente fiscale, con conseguente induzione alla stipula. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1576, 1621 e 1609 c.c., assumendo che le opere eseguite fossero straordinarie e quindi a carico della locatrice, anche perché il contratto poneva a carico del conduttore solo la manutenzione ordinaria. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti, sotto la formale veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a sollecitare un riesame del fatto e delle prove, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata non era stata specificamente censurata: la Corte d'appello aveva infatti affermato che la società non aveva provato né dedotto le ragioni del mancato finanziamento pubblico e non aveva offerto prova del preteso consilium fraudis tra locatrice e consulente, né aveva mai chiesto l'annullamento del contratto per vizi del consenso. Poiché tali rationes autonome non erano attinte dal ricorso, la sentenza di merito restava sorretta da motivazione non censurata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa degli intimati, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società conduttrice. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità, e ha valorizzato l'esistenza di rationes decidendi autonome della sentenza d'appello non specificamente impugnate, tra cui il difetto di prova sul finanziamento pubblico e sul preteso accordo fraudolento. Non sono state liquidate spese, poiché le parti intimate non si sono difese. È stato altresì dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio sul fatto o una diversa lettura delle prove; il travisamento della prova non coincide con la mera valutazione della quaestio facti.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione degli obblighi manutentivi tra locatore e conduttore.

  • art. 1621 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese di straordinaria manutenzione non dovessero gravare sul conduttore.

  • art. 1609 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per affermare che le opere straordinarie erano a carico del locatore salvo diverso patto.

  • art. 665 c.p.c.

    Norma applicata dal Tribunale per l'ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio in sede di sfratto per morosità.

  • art. 667 c.p.c.

    Norma richiamata per il mutamento del rito dopo l'opposizione allo sfratto.

  • art. 426 c.p.c.

    Norma richiamata per il termine perentorio per il deposito delle memorie integrative nel rito locatizio mutato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nella motivazione per distinguere il travisamento della prova, eventualmente rilevante in revocazione, dal vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove raccolte nel giudizio di fatto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando la doglianza riguarda la mera lettura delle risultanze istruttorie o la loro riconduzione al fatto controverso; il travisamento della prova, quando rilevante, segue rimedi diversi e non coincide con il dissenso sulla valutazione probatoria.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
  • La deduzione della responsabilità della controparte per una pretesa induzione fraudolenta alla stipula richiede specifica allegazione e prova del consilium fraudis e, se si contesta il contratto per vizi del consenso, occorre agire con gli strumenti impugnatori coerenti, non limitandosi a domandare il rimborso delle spese sostenute.
  • Le questioni relative alla ripartizione delle spese di manutenzione nell'ambito della locazione devono essere apprezzate alla luce del contratto e delle norme di legge, ma la loro contestazione in cassazione è inammissibile se si traduce in un riesame del materiale probatorio anziché nella denuncia di un vero errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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